RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.II BELKACEM comma BELGIO 20 LUGLIO 2017, RIcomma 34367/14 VIDEO SU YOUTUBE PRO INTEGRALISMO ISLAMICO CONDANNA PENALE. Le leggi interne contro l’integralismo sono compatibili con la Cedu ed il diritto dell’UE. È il leader di un’organizzazione salafita radicale che postò su Youtube vari video in cui inneggiava alla sharia, descrivendo nel dettaglio le violenze contro gli infedeli fu condannato in ogni grado perchè non erano mere opinioni, ma incitamenti all’odio intenzionali e consapevoli. È irricevibile nei factsheets Hate speech la prassi della CEDU sull’articolo 10 esclude che l’incitamento all’odio, specie se razziale o religioso, rientri tra le tutele della libertà d’espressione, in linea con quanto statuito dal diritto dell’UE e dalle Raccomandazioni del COE M’Bala M’Bala c. Francia e Perincek c. Svizzera [GC] nelle rassegne del 13/11 e 23/10/15 cui si rinvia integralmente .La nostra società democratica si basa su valori quali la pace sociale, la tolleranza ed il divieto di discriminazione incompatibili con gli incitamenti alla guerra santa e/o volti a distruggere le libertà fondamentali. SEZ.IV LENGYEL comma UNGHERIA 18 LUGLIO 2017, RIC.8271/15 SUCCESSIONE DELLE LEGGI RIFORMA DELLE PENSIONI SOCIALI DECURTAZIONE. Vietato sospendere gli aiuti previdenziali senza giustificati motivi. Per una riforma del 2012 gli fu diminuita drasticamente la pensione d’invalidità e nel 2015 gli fu tolta. Infatti in base alla stessa ed ad una nuova perizia medica poteva riprendere a lavorare, anche se i medici, per altre ragioni, gli sconsigliavano il ritorno ad una vita attiva . La ratio di questi aiuti previdenziali è tutelare ed assistere i soggetti più vulnerabili e si evolvono di pari passo con la società ed eventualmente con la salute del beneficiario. In questo caso c’è stato un mutamento troppo drastico e sproporzionato che ha chiaramente interferito in maniera illegale ed arbitraria nei diritti ex articolo 1 protocollo 1 della ricorrente Bélàné Nagy c. Ungheria del 2016 . SEZ.III McIILWRATH comma RUSSIA 18 LUGLIO 2017, RIcomma 60393/13 CONTROVERSIA INTERNAZIONALE SU AFFIDO DEI FIGLI INTERNETIONAL CHILD ABDUCTION EQUO PROCESSO. Lo Stato deve favorire i rapporti madre-figli e punire chi li rapisce anche se non vige la Convenzione dell’Aja. Classico caso lei è americana, lui ha doppia nazionalità americana e russa e vivevano in Italia. Il Tribunale di Firenze nella sentenza di divorzio sancì l’affido congiunto e che il padre fosse il collocatario in Italia riformata in appello . Nel frattempo l’uomo aveva rapito i figli portandoli in Russia non ottemperarono alla sentenza italiana perchè violava i più elementari principi del diritto russo dato che i bimbi erano privi di cittadinanza italiana e quindi russi. Violato l’articolo 8, ma non l’articolo 6 Cedu. Infatti all’epoca dei fatti non vigeva tra i due Stati la Convenzione dell’Aja, perciò le relative azioni non erano esperibili, la decisione di Firenze affidava i bimbi al padre ed il diritto interno, conformemente all’articolo 6 Cedu, può prevedere di statuire inaudita altera parte in casi d’urgenza e tassativamente indicati dalla legge. Lo Stato in cui sono, però, stati trasferiti abusivamente i minori ha l’onere di attivarsi per ripristinare i rapporti con un genitore, sì da non legittimare, premiandolo, l’illecito compiuto dall’altro nella fattispecie era stata riconosciuta surrettiziamente la residenza in Russia e deve attivarsi per rispettare le sentenze dello Stato richiedente la restituzione. La CEDU bacchetta anche l’Italia la sentenza di divorzio e le relative misure sul diritto di visita poi annullate a favore della madre nel 2014 sono state prese un anno dopo il rapimento deteriorando irrimediabilmente il rapporto madre-figli Zdravković c. Ungheria del 20/9/16 e Gross c. Svizzera [GC] del 2014.