RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 546, C-368/16 13 LUGLIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI RCA CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Competenza in materia di assicurazioni – Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un’azione legale direttamente contro l’assicuratore del responsabile di un incidente – Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’autore del danno. Il combinato disposto degli articolo 13, punto 5 e 14 punto 2 Lett. a del regolamento CE numero 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito non è vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore. La CGUE ribadisce che l’azione in materia di assicurazioni, come quelle sul lavoro e sulla tutela dei consumatori, è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, sì che l’articolo 8 R.44/01 ha introdotto disposizioni volte a correggerlo facendo beneficiare la parte più debole di norme sulla competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali potrà agire nel luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, essendo irrilevante la clausola compromissoria tra assicurazione e conducente convenuto EU C 2009 561 e 2005 280 . EU C 2017 541, C-133/16 13 LUGLIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI BENE DIFFORME DA QUELLO PATTUITO PRESCRIZIONE DELL’AZIONE CONTRO IL VENDITORE. Vendita e garanzia dei beni di consumo –Beni usati – Limitazione convenzionale della responsabilità del venditore. Gli articolo 5 § .1 e 7 § .1 comma II Direttiva 1999/44/CE vendita e delle garanzie dei beni di consumo devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di uno Stato membro che consente che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore sia inferiore a due anni dalla consegna del bene, qualora tale Stato membro si sia avvalso della facoltà offerta dall’articolo 7, e il venditore e il consumatore abbiano convenuto un periodo di responsabilità del venditore inferiore a due anni, vale a dire un termine di un anno, per il bene usato di cui trattasi. Cfr EU C 2015 357, 2012 119 e 2008 231. EU C 2017 545, C-701/15 13 LUGLIO 2017 TRASPORTO AEREO APPALTI GARA PER SFRUTTAMENTO D’IMPIANTI MALPENSA. Appalti pubblici– Trasporti – Nozione di sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei” – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l’assegnazione di spazi aeroportuali. L’articolo 7 Direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all’assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell’aeroporto. Non esistono precedenti in materia. In una lite tra la concessionaria degli spazi aereoportuali ed una ditta che aveva la gestione dei servizi a terra in un ampio hangar, il Tar Lombardia ha sollevato una pregiudiziale sulla compatibilità dell’articolo 207 ss Dlgs 163/06 con cui è stata trasposta questa direttiva nel nostro ordinamento. Già gli articolo 4 e 11 Dlgs 18/99 trasposizione di un’altra direttiva in materia prevedevano il libero accesso a questo mercato. Oggi è stata depositata anche la EU C 2017 550, C-433/16 sulla pregiudiziale sollevata dalla nostra S.C. relativa a questioni processuali azione contro la contraffazione analoghe a quelle delle EU C 2016 282 e 2017 497 nelle rassegne del 22/4/16 e 30/6/17.