RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.II BECALCEMI, OUSSAR E DAKIR C. BELGIO 11 LUGLIO 2017, RIC.37798/13 E 4619/12 DIVIETO D’INDOSSARE IL VELO-LIBERTÀ RELIGIOSA E D’OPINIONE VS SICUREZZA PUBBLICA. Il divieto d’indossare il velo è lecito e non discriminatorio non è un precetto religioso. Alcune norme belghe vietano d’indossare il velo che copra in tutto od in parte il volto per motivi di sicurezza pubblica, prevedendo sanzioni amministrative e penali. Queste donne musulmane le impugnarono ritenendole contrarie alla laicità dello Stato ed asserendo di aver dovuto limitare la loro vita sociale per non subire ripercussioni. I ricorsi alla Consulta ed al CDS sono stati vani. Inserito nei factsheets Religious symbols and clothing e Freedom of religion. Conforme a quanto esplicato nei casi S.a.s v. Francia GC e EU C 2016 382 e 2017 203,C-157/15 rispettivamente nei quotidiani del 2/7/14, 6/6/16, 14/3/17 e nella rassegna del 27/11/15 cui si rinvia. GC MOREIRA FERREIRA C. PORTOGALLO numero E HARKINS C.REGNO UNITO 11 E 10 LUGLIO 2017, RIC.19867/12 E 71537/14 CARATTERE VINCOLANTE DELLE SENTENZE E DELLA PRASSI DELLA CEDU - REVISIONE DI CONDANNA. Non esiste un diritto al riesame gli Stati decidono come dare esecuzione alle sentenze della CEDU. Il 5/7/11 la CEDU ravvisò una violazione dell’equo processo penale nel primo caso, ma la S.C. confermò la compatibilità della condanna del ricorrente con questa decisione. Nell’altro nel 2012 la CEDU negò che l’estradizione del ricorrente verso gli Usa, ove era ricercato per omicidio, violasse l’articolo Cedu per il rischio di condanna all’ergastolo senza condizionale od a morte il Governatore della Florida poteva graziarlo o ridurgli la pena .Poco dopo ebbe un revirement con i casi Vinter ed altri c. Regno Unito del 9/7/13 e Trabelsi c. Belgio del 4/9/14. In entrambi sono state negate le revisioni e sono stati assegnati direttamente alla GC. Nel primo caso è esclusa la violazione dell’art. 6 Cedu e l’altro è inammissibile nei factsheets Extradition and life imprisoment . Nella sentenza del 2011 si era limitata a dire che %& lt %& lt un e= erano= ma= mezzi= necessari= non= nuovo= od= processo= revisione= una= unici= & gt & gt . Infatti la Cedu non prevede alcun diritto alla revisione ed una deroga all’articolo non impone allo Stato condannato alcun onere di procedura essendo il tutto rimesso alla sua discrezionalità sulla carenza di uniformità a livello di diritto internazionale e comparato v. .32-39 e la CEDU non intende sminuire questa facoltà né sostituirsi alla Corti interne Jeronovi s c. Lettonia [GC] del 2016, Emre c. Svizzera numero dell’11/10/11 . Nell’altro caso non si può avallare la tesi che un revirement della CEDU costituisca un %& lt %& lt fatto nuovo= & gt & gt legittimante la riapertura del caso, perché, in questo modo, si creerebbe incertezza giuridica e si svilirebbe l’autorità e la credibilità delle sue decisioni negli USA potrà avere un equo processo non è violato l’articolo Cedu . SEZ. II T. G. C. CROAZIA 11 LUGLIO 2017, RIC.39701/14 REVOCA DEL PORTO D’ARMI-ALCOLISMODIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI. Negare l’accesso agli atti viola l’equo processo ammnistrativo. Gli fu negato il rinnovo del porto d’armi per i suoi precedenti da alcolista. L’abuso d’alcool, in sede di riesame, fu confermato da informazioni confidenziali prese presso i vicini, cui gli fu negato l’accesso. Ogni ricorso anche alla Consulta fu vano. La Direttiva 2008/51/CE vieta il porto d’armi ai minorenni ed a chi possa costituire un rischio per sé e per gli altri come nella fattispecie. In ogni caso lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure atte a tutelare gli interessi del ricorrente garantendogli un equo processo. Le motivazioni sul diniego erano generiche e non gli è stata data la possibilità di confutare il dossier con le informazioni sulla sua pericolosità rese dai vicini, ledendo così il suo diritto alla difesa Baka c. Ungheria [GC] del 2016 e Pocius c.Lituania del 6/7/10 .Si ricordi che è un principio consolidato la prevalenza dei fini giudiziari sulla tutela della altrui privacy. La CEDU esclude che il diniego, però, abbia derogato all’articolo Cedu, perché malgrado il mancato rinnovo ha potuto svolgere le attività ricreative legate alla caccia.