RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 521, C-245/16 6 LUGLIO 2017 AIUTI DI STATO ACCESSO AI FESR LIMITI ITALIA. Quando una società in difficoltà o soggetta ad una procedura concorsuale per insolvenza è obbligata a restituire i contribuiti erogati con fondi strutturali dell’UE? L’art. 1§ .7 Lett. c Regolamento CE n. 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria dev’essere interpretato nel senso che la nozione di procedura concorsuale per insolvenza in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, sia se sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali che se sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata. Se l’impresa si trova in una delle condizioni previste dal diritto interno per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza lo verificherà il giudice del rinvio è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatarne l’impossibilità se queste condizioni ostative sussistevano quando l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’art. 1 § .6 dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza. Pregiudiziale sollevata dal Tar Marche una società nel 2011 chiedeva la concessione di aiuti ed incentivi previsti dal Por FESR per la PMI concessi nel 2012 nel 2013, alcuni mesi dopo aver rendicontato le spese chiedendo il saldo di questo contributo, presentava richiesta di concordato preventivo e la procedura era aperta nel 2014, ma nel 2015 fu chiesta la revoca di questi contributi l’aiuto, quindi, era stato concesso ben prima dell’apertura della stessa e non è perciò revocabile. Sul punto c’è un solo precedente EU C 2013 200. EU C 2017 513, C-190/16 5 LUGLIO 2017 DIRITTO AL LAVORO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE LIMITI D’ ETÀ TRASPORTO AEREO Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale – Validità –Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull’età – Trasporto aereo commerciale – Nozione. Il FCL.065 Lett. b dell’allegato I Regolamento UE n. 1178/2011 requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile è valido e compatibile con gli artt. 15 e 21 Carta di Nizza libertà professionale, diritto a lavorare e divieto di discriminazione e deve essere interpretato nel senso che non vieta al titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto i 65 anni di età né di operare come tale in voli senza carico o di trasferimento, effettuati nell’ambito dell’attività commerciale di un vettore, senza trasporto di passeggeri, merci o posta, né di operare come istruttore e/o esaminatore a bordo di un aeromobile senza far parte dell’equipaggio di condotta di volo. È una restrizione lecita, proporzionata e non discriminatoria perché volta a garantire la sicurezza dell’aviazione civile in UE contro i rischi di sinistro dovuti alle diminuite capacità fisiche del pilota per il suo invecchiamento EU C 2012 421 e 2011 573 .