RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 503, C-579/15 29 GIUGNO 2017 MAE MOTIVI DI NON ESECUZIONE FACOLTATIVA. Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno– Attuazione– Obbligo di interpretazione conforme . L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI MAE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflittagli con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non la autorizza e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare a quelle del secondo che sono disponibili a farsi carico dell’esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione. Lo Stato ricevente non può rifiutare l’esecuzione del MAE solo perché intende avviare procedimenti penali sugli stessi fatti su cui si basa la condanna a fondamento dello stesso. Le disposizioni della decisione quadro non hanno efficacia diretta ma il giudice interno, nell’applicare il diritto e la prassi nazionale, deve adottarle in modo conforme alla sua ratio in caso di tale rifiuto le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’ attuazione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona. Cfr EU C 2017 129, 2016 932,835 e 860 nella rassegna del 2/12/16. EU C 2017 497, C-436/16 28 GIUGNO 2017 CLAUSOLA COMPROMISSORIA AZIONE D’INDENNIZZO FORO. Clausola attributiva di competenza– Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società– Azione di risarcimento– Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti– Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti. L’articolo 23 § .1 Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. In generale il Regolamento attribuisce la giurisdizione al foro ove risiede il convenuto Grecia, ove è pendente la lite che ha originato la pregiudiziale ma alcune sue norme contengono eccezioni a questa regola nei limiti tassativi enunciati dalle stesse.L’articolo 23 consente alle parti, nella loro autonomia negoziale, di attribuirla ad un giudice di loro scelta Inghilterra e sono solo loro che possono invocarla non i terzi. I rappresentanti della convenuta per inadempimento, non essendo parte dell’accordo né le società hanno mai espresso la volontà di essere vincolati alle loro scelte , infatti, non possono invocarla per contestare la giurisdizione delle Corti greche su questa azione d’indennizzo EU C 2016 525, 2015 335 e 334 nelle rassegne dell’8/7/16 e del 22/5/15 .