RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I E II LOREFICE C.ITALIA E RAMLJACK comma CROAZIA 29 E 27 GIUGNO 2017, RIcomma 63446 E 5856/13 EQUO PROCESSO PARZIALITÀ – CONFLITTO D’INTERESSI-ASTENSIONE. Il giudice che non riesamina testi poco credibili e/o non si astiene malgrado i conflitti d’interesse viola l’articolo 6 Cedu. Entrambi lamentano una parzialità delle Corti che hanno vagliato i loro casi nel primo, malgrado i testi chiave fossero stati accusati di falsa testimonianza, fu condannato penalmente perché asseritamente aveva adattato le sue difese agli elementi di prova emersi nel giudizio, cambiando più volte versione. Nell’altro, in un’impugnazione di testamento, il presidente della Corte d’appello era il padre del praticante dell’avvocato di controparte. Nel primo caso la CEDU ribadisce che chiunque abbia la responsabilità di decidere se uno è innocente o colpevole ha il dovere di sentire i testi di persona e di verificarne l’attendibilità l’omissione commessa dalla CDA è grave e lede l’equo processo, tanto più che ha comportato la sua condanna Hermie c. Italia [GC] del 2006, Hernadez Royo c. Spagna nella rassegna del 23/9/16 . Nel secondo, anche se è impossibile valutare il grado d’influenza avuto dal giudice in questione, il palese conflitto d’interessi, la superiorità gerarchica sugli altri giudici in grado potenzialmente di orientarne le decisioni, la sentenza presa in camera di consiglio ed il rifiuto, pur avendone ampia disponibilità, di sostituirlo con un altro collega denotano la lamentata parzialità. La CEDU critica anche la S.comma e la Consulta per non averlo rinviato alle Corti inferiori per un nuovo vaglio visto che la violazione era evidente Morice c. Francia nella rassegna del 24/4/15 . Non viola, invece, l’equo processo pretendere che le parti rispettino le regole processuali sulla redazione degli atti e sulle prescrizioni/decadenze perchè dettate per assicurare la buona amministrazione della giustizia e la certezza giuridica Strump c. Lussemburgo del 27/6/16 c’è un ampio excursus sulla giurisprudenza della Cedu sul punto . SEZ. I GARD ED ALTRI comma REGNO UNITO EUTANASIA CURE SPERIMENTALI BENESSERE DI UN MINORE. 28 GIUGNO 2017, RIcomma 39793/17 Ordinare l’eutanasia di un neonato è nel suo interesse ? . È la drammatica vicenda di Charlie un neonato affetto da una malattia genetica degenerativa, che i genitori volevano sottoporre a cure sperimentali anche negli USA ritenute inutili ha fatto altre cure palliative in patria , che ha commosso il mondo. Per l’ospedale che lo cura e per le Corti l’eutanasia praticata oggi è nel suo interesse non ci sono cure efficaci, non ha prospettive di miglioramento e l’accanimento terapeutico prolunga le sue sofferenze. Per la CEDU, contrariamente a quanto sostenuto nelle due interim measures che avevano sospeso l’eutanasia, l’impianto delle sentenze interne è ineccepibile, sì che il ricorso è inammissibile v. amplius Durisotto c. Italia e Lambert c. Francia [GC] nei quotidiani del 29/5/14 e 5/6/15 .