RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 491, C-49/16 22 GIUGNO 2017 LOTTA ALLA LUDOPATIA RESTRIZIONE AL GIOCO D’AZZARDO ONLINE. Libera prestazione di servizi – Condizioni per il rilascio di una concessione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on line – Impossibilità pratica di ottenerla per gli operatori privati aventi sede in altri Stati membri. La normativa ungherese sull’autorizzazione dei giochi d’azzardo online è incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi art. 56 TFUE , perché attuata in modo discriminatorio e trasparente sì da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti che hanno sede in altri Stati membri. Osta anche con le relative sanzioni previste dalla stessa. Incompatibili anche le relative sanzioni. Gli operatori di comprovata affidabilità dovevano avere già esercitato in questo paese per almeno 10 anni prima della richiesta di concessioni. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalla EU C 2016 72 nella rassegna del 5/2/16 e EU C 2017 452, C-685/15 del 14/6/17 istruttoria d’ufficio nelle sanzioni amministrative a carattere penale e sua compatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE e 47 Carta di Nizza . EU C 2017 489, C-126/16 22 GIUGNO 2017 TUTELA DEI LAVORATORI FALLIMENTO DEL DATORE. Trasferimenti d’impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – pre-pack ” – Sopravvivenza di un’impresa. I diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese possono essere applicabili al momento della conclusione di un pre-pack in seguito a un fallimento. Infatti un fallimento dichiarato nell’ambito di un pre-pack , che mira a preparare la cessione di un'impresa per permettere la ripresa rapida delle unità economicamente sostenibili dell’impresa stessa dopo la pronuncia di fallimento, può non soddisfare tutti i requisiti previsti dal diritto dell’UE artt. 3,4, 5 Direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese . Cfr EU C 2017 76, 152 rassegna del 21/4/17 , 2016 428 e 891 rassegna del 25/11/16 . EU C 2017 485, C-449/16 21 GIUGNO 2017 WELFARE ASSEGNI FAMILIARI AD IMMIGRATI ITALIA Prestazioni familiari –Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico. Ai sensi degli art. 12 e 2 Direttiva 2011/98/UE il cittadino extracomunitario titolare di un permesso unico di lavoro, residente in uno Stato membro beneficia delle prestazioni di sicurezza sociale previste da quello Stato. Contrasta, perciò, col diritto dell’UE il rifiuto della autorità italiane di riconoscergli l’assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla l. n. 448/98, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Pregiudiziale sollevata dalla CDA di Genova risolvendo una lite tra una rifugiata e l’INPS. Il principio della par condicio impone che tutti i dipendenti, anche extracomunitari, godano degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato in cui lavorano. La direttiva elenca una serie di deroghe a questo principio che gli Stati membri possono adottare, ma gli artt. 65 l. n. 448/98, 13 l. n. 97/13 ed il d.lgs. n. 40/14 attuazione di questa Direttiva non vi danno esecuzione, sì che il rifiuto di concedere questi sussidi sociali osta al diritto dell’UE ed a detto principio EU C 2012 233, 2013 689, 2016 451 e 436 nella rassegna del 17/6/16 .