RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I BARTESAGHI GALLI ED ALTRI comma ITALIA 22 GIUGNO 2017, RIC.12131 E 43390/13 TORTURA POLIZIA VS NO GLOBAL SGOMBRO DELLA DIAZ. Ennesima condanna della polizia per i fatti del G8 del 2001 a Genova. Identica al caso Cestaro c. Italia nella rassegna del 10/4/15, cui si rinvia violato l’articolo 3 Cedu. In essa si raccomandò l’adozione del reato di tortura nel nostro ordinamento. IL d.d.l., oggi in discussione in Parlamento, è stato criticato dal Commissario per i diritti umani del COE perché alcuni aspetti sarebbero contrari alla prassi della CEDU ed alle raccomandazioni degli organi specifici del COE e dell’ONU rischi d’impunibilità dei rei e di mancato indennizzo delle vittime per omessa codificazione di alcune fattispecie e per prescrizioni brevi e misure atte a condonare o ridurre le pene v. lettera del 16/6/17 ai Presidenti di Camera, Senato etc. . SEZ.V AYCAGUER comma FRANCIA 22 GIUGNO 2017, RICcomma 8806/12 TUTELA DELLA PRIVACY BANCA DEL DNA REATI MINORI. La condanna per il rifiuto del prelievo biologico per l’inserimento della Banca del DNA viola l’articolo 8 Cedu. È un sindacalista condannato a pene lievi, da cui è disceso l’onere di prelievo biologico per l’inserimento nel registro nazionale delle impronte genetiche Banca del DNA . Si rifiutò perché ritenuto una lesione grave della sua privacy ed integrità fisica. Una sentenza della Consulta francese del 2010 ha stabilito che la durata della conservazione di questi dati ipersensibili DNA, dati biometrici , soggetti ad una più seria e specifica tutela, deve essere limitata nel tempo e proporzionata all’oggetto del trattamento, alla natura ed alla gravità dei reati commessi, criteri, però, ignorati nella pratica. L’assenza di differenziazione tra reati gravi e minori, la durata della conservazione e l’impossibilità di cancellarli non offrono le garanzie sufficienti per un equo bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati S. e Marper c. Regno Unito [GC] del 2008 .Nei factsheets protection of personal data e New technologies. SEZ.III BOGOMOLOVA comma RUSSIA 20 GIUGNO 2017, RIC.13812/09 TUTELA DELLA PRIVACY E DEI MINORI FOTO SUL WEB USO NON AUTORIZZATO PER PUBBLICITÀ. Non si possono usare foto reperite in rete senza il consenso dell’interessato o dei genitori se ritraggono minori. Una foto dei figli, presa online, fu inserita a sua insaputa in una brochure del centro municipale per gli aiuti sociali, psicologici e sanitari, intitolata I bambini hanno bisogno di una famiglia , sulla tutela degli orfani e sugli aiuti alle famiglie desiderose di adottarli. Le Corti presunsero il consenso visto che era in rete e non erano state espresse limitazioni all’uso. Fu lesa l’immagine dei minori e sua come madre e docente per le dure critiche dei colleghi fu costretta a licenziarsi . Violato l’articolo 8 Cedu nei factshettes Protection of minor e Right of protection one’s image ognuno ha diritto a decidere sull’uso della propria immagine, essendo un peculiare attributo di un individuo distinguendolo dagli altri. Nella fattispecie l’uso non autorizzato della foto ha fornito una falsa immagine della sua famiglia alterando la percezione dei legami e dei rapporti tra i suoi membri i bimbi apparivano orfani od abbandonati . Le autorità interne avevano l’onere di astenersi da illegittime interferenze e di adottare tutte le misure atte alla protezione della loro privacy e della serenità familiare. I criteri per stabilire se la pubblicazione di una foto sia un’ingerenza nella privacy della persona ritratta sono stati dettati da Peck c. Regno Unito del 2003 e Von Hannover c. Germania numero 2 [GC] del 2012.