RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 472, C-249/16 15 GIUGNO 2017 DIRITTO BANCARIO OBBLIGAZIONI SOLIDALI REGRESSO TRA CONDEBITORI. Nozioni di materia contrattuale” e di contratto di prestazione di servizi”– Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo– Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo. L’articolo 7, punto 1 Regolamento UE numero 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella materia contrattuale ai sensi di tale disposizione. Ai sensi dell’articolo 7 punto 1 Lett.B secondo trattino un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come contratto di prestazione di servizi . Qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto , ai sensi di questa norma, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori. Cfr EU C 2016 40, 559 e 763 nella rassegne del 22/7 e 15/10/16. EU C 2017 436, C-111/17 PPU 8 GIUGNO 2017 RESPONSABILITÀ GENITORIALE TUTELA DEI MINORI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE. International child abduction – Richiesta di rientro Nozione di residenza abituale di un minore Residenza stabilita, per volere comune dei genitori, in uno Stato dell’UE diverso da quello della residenza abituale Soggiorno di diversi mesi in quello Stato Decisione della madre di non ritorno nello stato membro dove la residenza abituale della coppia. L’articolo 11 § .1 Regolamento CE numero 2201/2003, relativo alla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, in cui un bambino era nato e ha soggiornato con sua madre per diversi mesi senza interruzioni, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello dove avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l’intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest’ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua residenza abituale , ai sensi di questo regolamento. Ergo il rifiuto della madre di rientrare in questo Stato col figlio non può essere considerato un illecito trasferimento o un mancato ritorno del bambino ai sensi di tale norma. Il padre, però, potrà agire ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 e di questo regolamento per il rispetto dei suoi diritti e per chiedere l’affidamento del minore il rifiuto della madre e la sua condotta influiranno su queste decisioni. In ogni caso il benessere del bimbo prevale su ogni altro interesse confliggente. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2014 2268, 2010 829 e 2009 225.