RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V METODIEV ED ALTRI C. BULGARIA 15 GIUGNO 2017, RIC.58088/08 LIBERTÀ RELIGIOSA RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE RIFIUTO. Lo Stato è neutrale nella difesa di tutti i culti. Le autorità bulgare rifiutarono di riconoscere l’associazione culturale dei musulmani ahmadi , per una pluralità di motivi e perché, secondo la S.C., non aveva descritto dettagliatamente i suoi riti e le sue credenze. Violato l’articolo 9 Cedu nei factsheets Freedom of religion . In realtà le legge interna non lo richiede. In una società democratica la libertà di religione è strettamente connessa a quelle di espressione, di associazione e di manifestazione. Lo Stato ha il dovere di rimanere neutrale e garantire il pluralismo religioso e deve impegnarsi a far sì che tutte le opposte correnti e culti religiosi si tollerino, tutelandoli allo stesso modo. Se un culto è già riconosciuto e protetto non può rifiutarsi di riconoscere un’associazione culturale di una corrente dello stesso, perché verrebbe meno alla sua neutralità imponendo un credo ai cittadini Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova ed a. c. Turchia e Izzetin Dogan ed a. c. Turchia [GC] nelle rassegne del 24/5 e 29/4/16 . SEZ. IV KOSTECKAS C. LITUANIA 13 GIUGNO 2017, RIC.960/13 MANCATA PUNIZIONE DEI COLPEVOLI DI UN REATO PENALE PRESCRIZIONE MODIFICA DELLE VIOLAZIONI DA PARTE DELLA CEDU. I colpevoli dei reati vanno sempre identificati e puniti. Le tre procedure penali per individuare e punire chi lo aggredì a calci e pugni, malgrado la sua condanna, furono sempre annullate e si prescrissero. Agì in sede civile per l’indennizzo. La CEDU ha ritenuto di analizzare il caso anche sotto l’aspetto dell’articolo 3 oltre a quello degli artt. 6 e 13 sollevati dal ricorrente. Violato l’articolo 3 sotto l’aspetto procedurale la ratio di questa norma è indentificare e punire i colpevoli, non assegnare alle vittime un indennizzo come nella fattispecie per altro per i motivi errati, essendo stata classificata come danno da negligenza relativo alla colpa medica ex articolo 2 Cedu , piuttosto che un atto di violenza intenzionale. Gli Stati hanno obblighi positivi precisi nel dovere svolgere indagini esaustive ed efficaci e di punire adeguatamente i rei ND c. Slovenia del 15/1/15, Stoev ed a. C. Bulgaria dell’11/3/14 e Calvello e Ciglio c. Italia [GC] del 2002 . SEZ.IV SIMKUS C. LITUANIA 13 GIUGNO 2017, RIC.41788/17 HOOLIGANS PROCURATO ALLARME NE BIS IN IDEM MINACCE ALLA POLIZIA. Viola il ne bis in idem punire in sede amministrativa e penale il teppista. Fece una telefonata anonima in cui minacciò di cercare i doganieri per ucciderli. Quella stessa notte, allarmati dalla minaccia, i doganieri spararono ad un uomo accusato di contrabbando. Il ricorrente si recò in visita accusandoli di aver sparato a vista per ucciderlo . Subì un processo amministrativo per teppismo di gravità minore hooligans ed uno penale per la sua condotta e le ingiurie ai doganieri, mandati però in prescrizione. I criteri per ravvisare il ne bis in idem sono fissati dal caso Engel ed a.c. Olanda dell’8/6/76 il fatto deve essere punito in sede penale in base alla legge interna, natura dell’accusa e gravità della pena. Nella fattispecie le parolacce pronunciate innanzi ai doganieri e le minacce sono state punite nelle due differenti sedi senza soluzione di continuità, perciò apparentemente doveva esser escluso. In realtà l’accusa di teppismo era lieve, i fatti alla base dei due giudizi erano gli stessi e soprattutto la legge lituana è chiara nell’escludere che chi è ritenuto amministrativamente responsabile di un reato lo possa essere anche penalmente AB c. Norvegia [GC] del 15/11/16, Boman c. Finlandia del 17/2/15 e Pisano c. Italia del 24/10/02 .