RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 433, C-54/16 8 GIUGNO 2017 PROCEDURE D’INSOLVENZA REVOCATORIA TUTELA DEI CREDITORI ITALIA Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori e circostanze che ne legittima l’impugnazione– Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura non impugnabile in patria Legge scelta dalle parti– Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – Rilevanza. La forma e i termini per far valere l’articolo 13 Regolamento numero 1346/2000 procedure d’insolvenza nell’ambito di una controversia concernente la revoca, ai sensi delle norme previste dalla lex fori concursus , di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, nonché la questione se il giudice adito possa applicare d’ufficio detto articolo, rientrano nella sfera del diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno principio di equivalenza né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’UE principio di effettività , circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. La parte su cui grava l’onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae consenta di impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i presupposti– differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti perché l’impugnazione di tale atto possa essere accolta. L’articolo 13 può essere invocato quando le parti, residenti nel medesimo Stato nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano scelto, con una clausola compromissoria, di risolvere le liti secondo le leggi di un altro Stato dell’UE, a condizione che dette parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Venezia in sede di opposizione ad azione revocatoria la ricorrente, contro cui era stata aperta una procedura d’insolvenza, aveva effettuato un esoso saldo ad un’altra ditta con sede in Italia, dopo che era già incapiente, la quale sollevò l’eccezione ex articolo 13 R.1346/00. Gli artt. 4 e 13 R.1346/00 sono lex specialis rispetto alle norme di diritto internazionale privato Roma I, per altro inapplicabile alla fattispecie . La ratio delle norme in esame è tutelare i creditori dagli accordi delle parti volti a sottrarre artificiosamente beni dalla massa fallimentare e/o conseguire illeciti vantaggi. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2016 604, 2015 690 e 227 nelle rassegne del 16/10 e 17/4/15. EU C 2017 408, C-420/15 31 MAGGIO 2017 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO. Obbligo di immatricolazione di un veicolo di proprietà di una persona residente in Belgio e destinato ad essere utilizzato in Italia. L’articolo 45TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un lavoratore residente è tenuto a immatricolare in tale Stato membro un autoveicolo di cui è il proprietario, ma che è già immatricolato in un altro Stato membro ed è destinato essenzialmente a essere utilizzato nel territorio di quest’ultimo Stato. Il ricorrente ha un doppio lavoro ed una doppia residenza è funzionario della Commissione dell’UE e docente universitario a Pisa, sì che ha anche una doppia patente. Fu fermato in Belgio mentre guidava la sua auto immatricolata in Italia e multato perché il mezzo non era immatricolato in Belgio, come previsto dalla legge di quel paese. Questa clausola però è una restrizione illecita perché ostacola la libertà fondamentale di circolazione del lavoratore e, perciò, dovrà essere disapplicata EU C 2016 749, 2012 439, 2005 546 e 775 .