RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ.III E V CASI Y comma SVIZZERA E GIESBERT ED ALTRI comma FRANCIA 6 E 1 GIUGNO 2017, RIcomma 22998/13 E 68974/11 + 2 VIOLAZIONE DEL SEGRETO ISTRUTTORIO EQUO PROCESSO-LIBERTÀ DI STAMPA. Lecita la condanna del giornale e del cronista che pubblicano atti coperti da segreto istruttorio. Sono relativi a fatti di cronaca di rilevanza pubblica la scarcerazione di un importante amministratore di immobili pedofilo e il processo per circonvenzione d’incapace di B. che si era fatto donare dalla Betancourt €.1 mld la vicenda relativa a questa miliardaria ebbe vasta eco internazionale a livello politico-economico . In entrambi i casi sono stati pubblicati articoli contenti documenti coperti da segreto istruttorio nel primo stralci del ricorso del PM contro questa decisione del GIP, nell’altro parti delle testimonianze della donna, dei domestici e di altri non ancora acquisiti in pubblica udienza, violando così i diritti all’equo processo ed alla presunzione d’innocenza dell’indagato. Vani tutti i ricorsi contro la condanna invocando le libertà di stampa e di espressione. In entrambi non c’è stata violazione dell’articolo 10 Cedu il diritto d’informare e di essere informati non può prevalere sulla tutela dei diritti altrui, sulla buona amministrazione della giustizia e sui principi cardine dell’equo processo. Infatti, come rilevato dalle Corti, la pubblicazione di atti secretati ha influenzato il processo ledendo il principio di presunzione d’innocenza degli indagati/imputati, nonché la loro immagine e reputazione. La CEDU rileva come, malgrado il margine discrezionale degli Stati membri, le sanzioni relative alla violazione del segreto istruttorio hanno portata generale e non riguardano solo le persone implicate nelle indagini o nei giudizi penali. Ritiene, perciò, che le condanne corrispondano a questi bisogni imperativi che legittimano restrizioni alla libertà di stampa e che i mezzi usati dalle autorità interne siano stati proporzionati al conseguimento di tali fini Tourancheau e July c. Francia del 24/11/05 e Bédat c. Svizzera [GC] del 2016 . SEZ. I CASO TONYUK comma UCRAINA 1 GIUGNO 2017, RIC.6948/07 TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA SALUTE DIRITTI DI VICINATO DISTANZA DEI CIMITERI DELLE CASE. Lo Stato deve adottare tempestivamente tutti i mezzi per tutelare il contribuente, anche se la soluzione della lite può richiedere tempi lunghi. Gli costruirono un cimitero a m. 10 da casa sua e furono ignorate due sentenze a suo favore che interdivano nuovi inumamenti perché il cimitero non rispettava le norme igieniche, essendo troppo vicino alla sua abitazione. Presso la CEDU contesta anche una violazione della sua privacy per il rischio d’inquinamento delle falde acquifere, quindi per la sua salute e per il danno psichico che ciò gli ha comportato oltre alla violazione dell’equo processo. Violato l’articolo 6 Cedu assorbita la deroga dell’articolo 8 . La CEDU rileva che l’ottemperanza alle sentenze che prevedono oneri di fare o non fare può richiedere tempi più lunghi di quelle di natura pecuniaria. Infatti nella fattispecie era necessaria una soluzione politica complessa per risolvere il problema che richiedeva molto tempo, ma ciò non avrebbe dovuto impedire alle autorità di adottare rapidamente tutti i mezzi per trovare una soluzione ottimale e tempestiva per tutelare gli interessi del contribuente che aveva vinto due cause contro la PA Dzemyuk c. Ucraina del 4/9/14 .