RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 343, C-29/16 4 MAGGIO 2017 ACQUISIZIONE DI PROVE NEL PROCESSO CIVILE ATP COOPERAZIONE GIUDIZIALE. Litispendenza– Giudice precedentemente adito– Nozione di domanda giudiziale” o di atto equivalente”– Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva. Gli artt. 27 § .1 e 30, punto 1 Regolamento CE numero 44/2001 Bruxelles I devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui è considerato adito , ai sensi dell’art. 30, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura. I due procedimenti ATP e merito sono autonomi tra loro, esistendo una netta cesura tra gli stessi e, del resto, la nozione di atto equivalente a una domanda giudiziale, implica che l’istanza che dà luogo a un procedimento probatorio non può, ai fini di valutare una situazione di litispendenza e di individuare il giudice adito in precedenza ai sensi dell’art. 27 § .1, essere considerata anche la domanda giudiziale che dà luogo al procedimento di merito . Tale esegesi sarebbe incompatibile con la ratio dell’art. 30 identificare in modo semplice e autonomo la data in cui un giudice si ritiene adito EU C 2015 722 nella rassegna del 23/10/15 . Nella fattispecie il proprietario di uno yacht in Francia aveva richiesto una perizia giudiziaria e poi esperito un’azione d’indennizzo per avaria contro il produttore ed il distributore del mezzo ed altri, ignorando la clausola compromissoria che attribuiva la giurisdizione alla Germania. EU C 2017 317, C-680 E 681/15 27 APRILE 2017 TUTELA DEI LAVORATORI CESSIONE O TRASFERIMENTO D’AZIENDA DIRITTI DEI LAVORATORI. Mantenimento dei diritti dei lavoratori– Contratto di lavoro– Normativa di uno Stato membro che autorizza la stipulazione di clausole che rinviano a contratti collettivi di lavoro successivi alla data del trasferimento– Opponibilità al cessionario. Il combinato disposto degli artt. 3 Direttiva 2001/23/C ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti e 16 Carta di Nizza deve essere interpretato nel senso che, in caso di trasferimento di stabilimento, il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti in capo al cedente da un contratto di lavoro si estende alla clausola, negoziata tra il cedente e il lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata, in virtù della quale il loro rapporto di lavoro è disciplinato non solo dal contratto collettivo vigente alla data del trasferimento, ma anche dai contratti collettivi successivi a detto trasferimento e che completano, modificano o sostituiscono il primo, qualora il diritto nazionale preveda, a favore del cessionario, la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali. Cfr. EU C 2006 168, 2013 521 e 2016 72 nella rassegna del 5/2/16.