RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 373, C-682/15 16 MAGGIO 2017 SCAMBIO D’INFORMAZIONI TRA AGE LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE PRIVACY. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Attuazione del diritto dell’UE –Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente. L’art. 51 § .1 Carta di Nizza Cdn deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’UE, nell’accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie ex Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L’amministrato, così sanzionato, ex art. 47 Cdn è legittimato a gravare la decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire queste informazioni. Gli articolo 1 § .1 e 5 D.2011/16 devono essere interpretati nel senso che la prevedibile pertinenza di queste informazioni è una condicio sine qua non di detta richiesta per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta dal paese a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza della stessa. L’autorità interpellata, dunque, dovrà verificare la regolarità formale della richiesta e la sussistenza di questo requisito alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Il giudice nazionale dello Stato interpellato in sede di gravame è competente a modificare la sanzione e verificare la legittimità dell’ingiunzione ai sensi della suddette norme, limitandosi alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza. Ai sensi dell’art. 47 Cdn tale giudice, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. L’amministrato interessato, invece, non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, la quale rimane un documento segreto, conformemente all’art. 16 direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’art. 20 § . 2. La lite riguarda lo scambio d’informazioni richieste dall’AGE francese a quella lussemburghese, poiché nutriva dubbi sulla compatibilità col proprio diritto di alcune esenzioni godute da una s.a.s. locale controllata da una s.p.a. lussemburghese. L’AGE interpellata chiese lumi alla società madre sulla normativa fiscale applicabile alla ripartizione dei dividendi e degli utili EU C 2017 378 e 379 del 17/5/17 , ma questa fornì solo alcuni dati, rifiutando gli altri non ritenuti prevedibilmente pertinenti nei termini sopra esplicati, vedendosi così comminare un’esosa sanzione. Lamentò l’assenza di rimedi interni effettivi per gravarla. Il giudice adito per fugare ogni dubbio, anche sulla nozione di prevedibile pertinenza , ha sollevato una complessa pregiudiziale cui la CGUE ha risposto come in epigrafe. Per la CGUE è lecito che uno Stato commini una sanzione pecuniaria a chi si rifiuta di fornirle seppure non espressamente sancita dalla direttiva 2011/16, rientra nelle nozioni di misure previste per ottenerle e per il buon funzionamento della cooperazione amministrativa ex articolo 18 e 22. I principi cardine di questo caso erano già stati codificati dalle EU C 2013 588, 678 e 2012 684.