RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV CASO POPORAT C. SLOVENIA 9 MAGGIO 2017, RIC.21668/12 RAPPORTI DI VICINATO TELECAMERE LITI INCOMPATIBILITÀ DEI TESTI. Le autorità giudiziarie devono motivare adeguatamente il rifiuto di ammettere e sentire i testi. Fu condannato a tre mesi di prigione ed ad una multa per l’ennesima lite col vicino, contro il quale aveva promosso diverse reciproche azioni giudiziarie questi, suffragato dalla testimonianza di un collega, lo accusò di minacce di morte. Al ricorrente fu però negata in tutti i gradi di giudizio l’acquisizione delle immagini delle telecamere una dozzina poste all’interno e sul confine della proprietà dell’accusatore e l’escussione di un amico di lunga data del vicino che avrebbe potuto dimostrare la subornazione dei testi. Violato l’art. 6 § § . 1 e 3 lett. d audizione dei testi le autorità giudiziarie, quando la richiesta di escutere e/o controinterrogare i testimoni è pertinente all’accusa, sufficientemente motivata dal richiedente e volta a rafforzare la sua difesa, se non addirittura alla sua assoluzione, come nella fattispecie, hanno il dovere di indicare rilevanti motivazioni su cui si fonda il diniego di escussione . Nel nostro caso le Corti, in tutti i gradi di giudizio, hanno negato l’acquisizione dei filmati delle videocamere che avrebbero potuto fare chiarezza sulla lite tra vicini e la testimonianza dell’amico chiarendo che non poteva riferire sull’evento alla base della richiesta d’indennizzo, ma in realtà doveva confermare la subornazione e, quindi, l’inattendibilità dei testi gli è stata negata anche la riapertura delle indagini sulla scorta dei nuovi elementi addotti. Al ricorrente non è stata, perciò, data alcuna possibilità di difesa ed il diniego non è stato motivato, sì che sono lesi i suoi diritti al contraddittorio ed all’equo processo Schatschaschwili v. Germania [GC] del 2015, Topic c. Croazia del 10/10/13 e Perna c. Italia [GC] del 2003 . SEZ. I CASO OLAFSSON C. ISLANDA 16 MARZO 2017, RIC.58943/13 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E CRITICA LIMITI TUTELA DELL’IMMAGINE ARTICOLO ONLINE. La stampa, nel rispetto dell’etica professionale, può dubitare della moralità di un candidato alle elezioni. È il responsabile del sito web di un giornale che fu condannato per diffamazione ed ad un indennizzo per aver insinuato che un politico, candidato alle elezione, fosse un pedofilo. Per la CEDU è stata violata la sua libertà d’espressione nei factsheets Portection of reputation . Infatti le Corti interne non hanno tenuto conto delle circostanze era giusto anticipare il giudizio del pubblico su un candidato alle elezioni, aveva agito in buona fede, rispettando l’etica professionale e nell’esercizio della libertà di stampa, il tema era di pubblica rilevanza e le frasi inserite nei pezzi contestati non erano suoi giudizi, ma di terzi. Il politico offeso, però, non aveva denunciato i veri autori delle insinuazioni riportate dal ricorrente, forse impedendo così che le Corti controllassero se questi avesse agito in buona fede e controllato la veridicità di quanto riportato negli articoli. La condanna è stata arbitraria, sproporzionata e non c’è stato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco Maestri c. Italia [GC] del 2004, Couderc ed Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC] del 2015 e Karácsony e altri c. Ungheria [GC] del 2016 .