RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 342, C-315/15 4 MAGGIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI OVERBOOKING INDENNIZZO CASI DI ESONERO. Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo– Collisione tra un aeromobile e un volatile– Nozioni di circostanze eccezionali” e di misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle sue conseguenze . Il combinato degli articolo 5 § .3 e Considerando 14 Regolamento CE numero 261/2004 regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi del Cons.14. Tuttavia il vettore non può giustificare il ritardo con la necessità di effettuare un secondo controllo, allorché un esperto, da lui autorizzato a tale scopo, abbia constatato dopo la collisione che l’aereo in questione è in grado di volare la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono, perciò, dovuti a circostanze eccezionali. Il vettore per evitare o prevenire il rischio di collisione con volatili ed essere esonerato dall’indennizzare i passeggeri ex articolo 7 deve adottare tutte le misure del caso , tra cui quelle di controllo a titolo preventivo dell’esistenza di detti volatili, purchè, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, possa effettivamente adottarle, non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e ne abbia dimostrato l’adozione relativamente al volo pregiudicato da detta collisione. Il giudice del rinvio verificherà il soddisfacimento di queste condizioni. Infine, nell’ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore causato non soltanto da una circostanza eccezionale ed inevitabile nei suddetti termini, ma anche da un’altra non rientrante in questa categoria, quello imputabile alla prima deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo di questo volo per valutarne se possa essere oggetto d’indennizzo ex articolo 7. Cfr. EU C 2015 618, 2011 303 e 2009 716. EU C 2017 335, C-339/15 4 MAGGIO 2017 DEONTOLOGIA PUBBLICITÀ DEI DENTISTI LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI. Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti– Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per tali servizi– Esistenza di un elemento transfrontaliero– Tutela della sanità pubblica– Proporzionalità–– Servizio della società dell’informazione– Pubblicità effettuata mediante un sito Internet– Membro di una professione regolamentata– Regole professionali– Pratiche commerciali sleali– Disposizioni nazionali relative alla salute e che disciplinano le professioni regolamentate. La direttiva 2005/29/CE pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici. La direttiva 2000/31/CE c.d. direttiva sul commercio elettronico , deve essere interpretata nel senso che osta con la stessa in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.L’articolo 56TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a questa normativa nazionale. Queste restrizioni sono giustificate da motivi imperativi come le tutele della salute e del decoro professionale, che sono gli obiettivi prefissi da queste norme messaggi promozionali troppo aggressivi od un uso eccessivo della pubblicità potrebbero trarre in inganno il consumatore sulle cure proposte, ledendo l’immagine della professione. Questi fini potrebbero essere raggiunti adottando misure meno restrittive che disciplinino, se necessario rigorosamente, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti, non essendo necessario un divieto assoluto EU C 2013 542 e 2016 60 nel quotidiano del 29/1/16 .