RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II CASI B.V. comma BELGIO E JURICA comma CROAZIA 2 MAGGIO 2017, RICC.61030/08 E 30376/13 MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO COLPA MEDICA EQUO PROCESSO. Le indagini inefficaci perché troppo lente e non accurate sono una tortura. In entrambi i casi si lamentano dell’eccessiva durata dei procedimenti relativi ad una denuncia di molestie sessuali sul lavoro stupri ed atti osceni e ad risarcimento per negligenze mediche le inchieste su questi fatti erano state non esaustive ed inefficaci per questi eccessivi ritardi. La CEDU ha ravvisato una deroga all’articolo 3 sotto l’aspetto procedurale nel primo caso nei facsheets Violence against women ed all’articolo 6 Cedu nel secondo . In entrambi hanno notato come le autorità interne, pur avendo i mezzi e la possibilità per accertare i fatti e le circostanze in cui sono stati perpetrati gli illeciti contestati, sono venute meno ai loro doveri l’inchiesta non è stata condotta in maniera seria ed approfondita e l’eccessiva durata ne ha inficiato l’efficacia in aperta violazione della Cedu e dell’equo processo Šilih c. Slovenia [GC] del 9/4/09, Gherghina c. Romania [GC] del 9/7/15 e G.U. c. Turchia nella rassegna del 21/10/16 . Sull’equo processo si veda anche il caso Chap Ltd c. Armenia ric.15485/09 del 4/5/17 la CEDU ha ravvisato la deroga all’articolo 6 § § . 1 e 3 perché le Corti interne avevano negato l’interrogatorio dei testi ad una rete televisiva, unica voce libera del paese , nell’ambito di un processo per frode fiscale. Infatti le stesse norme che non erano pertinenti per interrogarli sono state poste alla base della condanna alla sanzione pecuniaria ed alle maggiorazioni d’imposta nei factsheets Taxation . SEZ. V CASO SCHMIDT comma LETTONIA 27 ARILE 2017, RIcomma 22493/05 EQUO PROCESSO DIVORZIO NOTIFICA ALL’EX CONIUGE DI CUI L’INDIRIZZO È SCONOSCIUTO. L’ignoranza del recapito dell’ex deve essere provata concretamente violate le norme dell’UE e la Cedu. La ricorrente è tedesca ed ha sempre vissuto col marito lettone tra Amburgo e Riga. Nel 2003 il marito chiese ed ottenne il divorzio dalle autorità lettoni sostenendo falsamente di non conoscere l’indirizzo della moglie, che seppe del divorzio solo al funerale dell’uomo nel 2004.Le autorità ribadirono la regolarità della procedura rispettosa delle norme processuali civili e rilevarono che ben due avvisi erano stai pubblicati nella loro Gazzetta ufficiale. Violato l’equo processo. Infatti le norme dell’UE sulle notifiche e sulle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale sono chiare nel chiedere la sospensione del processo finchè il convenuto od il suo legale che lo deve informare prontamente non abbia contezza dell’atto, consentendogli l’eventuale remissione in termini, per il rispetto dei diritti di difesa. Non è valida la sentenza di divorzio emessa in contumacia Direttiva 2201/13, Regolamento 1393/07 EU C 2017 157 nella rassegna del 3/3/17 . Dal diritto comparato dei vari paesi del COE si evince l’assenza di norme omogenee, anche su chi si deve attivare per reperire tale dato e vi è ampia discrezionalità sulle modalità di comunicazione luogo in cui è più probabile reperirlo, mass media, richiesta d’informazioni suppletive all’attore, ricorso ai Ministeri degli esteri etc. , la cui efficacia sarà valutata dal giudice interno. L’attore deve dare prova concreta dell’ignoranza di tale indirizzo e di essersi attivato per reperirlo. È precisa responsabilità degli Stati attivarsi in tal senso. Nella fattispecie lo Stato ed il marito non hanno rispettato questi oneri e la donna non è stata rimessa in termini, sì che i suoi diritti di difesa sono stati lesi Gyuleva v. Bulgaria del 9/6/16 e Zavodnik v. Slovenia nella rassegna del 22/5/15 .