RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 316, C-559/15 27 APRILE 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI ASSICURATORI ESTERI LIMITI ALLA LORO ATTIVITÀ IN ITALIA. Principio dell’autorizzazione unica– Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine– Nozione di infrazioni”– Reputazione degli azionisti– Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro. La direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e in particolare il suo art. 40 § .6, devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di vigilanza di uno Stato membro assumano in via d’urgenza, nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte, provvedimenti, come il divieto di stipulare nuovi contratti su tale territorio, fondati sulla carenza, originaria o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Non osta, invece, a che tale Stato membro, nell’esercizio delle prerogative che in caso di urgenza gli sono riconosciute, stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa interessata indichino un pericolo reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio. Infatti la ratio della direttiva è garantire un’adeguata tutela agli assicurati e prevale il principio del controllo delle imprese assicurative da parte dello Stato membro di origine in attesa che decida, le misure adottate dallo Stato della prestazione di servizi, in caso di urgenza, possono essere soltanto conservative. La decisione del paese d’origine trarrà le conseguenze, rispetto alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, in particolare a quella dell’onorabilità, dagli elementi di fatto rilevati dallo Stato membro della prestazione di servizi, come esige il principio di certezza del diritto rientrante nell’ordinamento giuridico dell’UE EU C 2015 419 e 2013 566 . La pregiudiziale sulla compatibilità dell’14 d.lgs. 209/05 e queste norme dell’UE è stata sollevata dal CDS in una lite tra un’assicurazione rumena, che presta garanzie e fideiussioni alle ditte che partecipano agli appalti pubblici e l’Isvap ora Isvass il socio di riferimento e direttore, un italiano, aveva la reputazione compromessa da varie condanne. EU C 2017 300, C-527/15 26 APRILE 2017 TUTELA DEL COPYRIGHT EQUO COMPENSO PIRATERIA INFORMATICA. Nozione di comunicazione al pubblico–Vendita di un lettore multimediale– Estensioni add-ons” – Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare– Accesso a siti web di streaming– Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni– Utilizzo legittimo. La nozione di comunicazione al pubblico , ai sensi dell’art. 3 § .1 Direttiva 2001/29/CE deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto. Le disposizioni dell’art. 5, § § . 1 e 5, devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non soddisfano i requisiti indicati nelle stesse. Le estensioni tecnologiche del lettore filmspeler sono atti di comunicazione al pubblico perché il produttore intenzionalmente e coscientemente consente l’accesso illegale a materiale coperto dal copyright, per ricavarne un profitto, pregiudicando ingiustamente così gli interessi legittimi dei titolari del diritto, giacché ne deriva una riduzione delle transazioni legali relative a dette opere protette e quindi dei loro ricavi EU C 2016 664, 379 e 418 nella rassegna del 10/6/16 .