RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO DI SANTE C. ITALIA 27 APRILE 2017, RIC.32143/10 LEGGE PINTO MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL’EQUO INDENIZZO . Il giudizio ex Legge Pinto è troppo lento violato l’equo processo. Agì per ottenere l’equo indennizzo per una causa durata dal 1993 al 2008, ma gli fu riconosciuto solo per il periodo dal 1998 al 2008 vista la prescrizione, pagato solo nel 2013.Lamenta l’irrazionalità e l’iniquità di tale prescrizione ed i ritardi con cui lo Stato provvede al saldo, che nel suo caso l’hanno costretto ad un’azione esecutiva il rimedio è così inefficace visto che dovrebbe contrastare la giustizia lumaca. La CEDU conferma una violazione dell’articolo 6 § .1 perché il procedimento per l’equo indennizzo deve essere rapido senza che l’istante, come nella fattispecie, sia pure costretto ad agire per l’esecuzione forzata o per l’ottemperanza della sentenza con cui gli è stato liquidato. Questa durata eccessiva della procedura e dei tempi per la liquidazione dell’indennizzo, però, non sono sufficienti per rimettere in discussione l’efficacia del rimedio, tanto più che le somme versate sono adeguate agli standard internazionali Cocchiarella c. Italia [GC] del 2006, Quattrone, Maffei e De Nigris c. Italia nel quotidiano del 26/11/13 . Respinte anche le eccezioni sulla prescrizione decennale, dato che la prassi della S.C. costante e recente non la applica contra Cass.4524/10 e non sono state provate. SEZ.IV CASO VASKRSIC C. SLOVENIA 25 APRILE 2017, RIC.31371/12 TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DEI CREDITORI ESECUZIONE FORZATA DEBITI MODESTI. Costa caro vendere all’asta una casa per un debito irrisorio debitore risarcito con complessivi €.85.000. Ritiene un’ingerenza sproporzionata ed arbitraria nei suoi diritti economici l’esecuzione immobiliare con vendita all’asta per la metà del suo valore di mercato della sua abitazione in forza di un debito di soli €124. Tesi confermata dalla CEDU che ha condannato la Slovenia per non aver equamente bilanciato gli interessi in gioco, violando i diritti economici del debitore articolo 1 protocollo 1 . Infatti lo Stato ha un ampio margine discrezionale sulla scelta delle misure da adottare per attuare le procedure esecutive e tutelare gli interessi dei creditori nel rispetto del principio di certezza del diritto e di proporzionalità della misura scelta, perché il debitore non deve subire ingiuste e sproporzionate ingerenze nei suoi interessi, sì da non subire irrimediabili lesioni del suo diritto di proprietà come nella fattispecie. La vendita all’asta per un debito irrisorio è una scelta arbitraria e non necessaria nella società democratica in quanto la riscossione forzata poteva essere eseguita con un pignoramento sul conto corrente del debitore Mindek c.Croazia nella rassegna del 2/9/16 .