RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 152, C-496/15 2 MARZO 2017 TUTELA DEL LAVORO LAVORATORE FRONTALIERO INDENNITÀ PER INSOLVENZA DEL DATORE. Libertà di circolazione Parità di trattamento– Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza– Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro e sua modalità di calcolo– Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego– Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore– Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione. Gli artt. 45TFUE e 7 Regolamento UE numero 492/2011 libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, in circostanze come quelle in discussione nel procedimento principale, l’importo dell’indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l’imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo della menzionata indennità l’imposta sul reddito, quale applicabile in questo Stato, con la conseguenza che detto lavoratore non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano nello stesso Stato, un’indennità corrispondente alla sua retribuzione netta anteriore. Irrilevante che non abbia nei confronti del datore un credito corrispondente alla parte della sua retribuzione lorda anteriore che non ha percepito per tale detrazione. Cfr EU C 2016 108, 891 e 949 nelle rassegne del 25/11 e 16/12/16. EU C 2017 74, C-430/15 1 FEBBRAIO 2017 PREVIDENZA SOCIALE ASSISTENZA AI DISABILI REQUISITI PER I CONTRIBUTI. Componente ‟mancanza di autonomia” dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità – Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale– Nozioni di ‟prestazione di malattia” e di ‟prestazione d’invalidità”– Esportabilità. Una prestazione quale la componente mancanza di autonomia dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità disability living allowance costituisce una prestazione di malattia ai sensi del Regolamento CEE numero 1408/71 ssm , relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’UE.L’articolo 13 § .2 Lett.f di questo Regolamento dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia, sulla base dei contributi, versati nel corso di un determinato periodo, al regime previdenziale di uno Stato membro, non osta a che la legislazione dello stesso possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona. L’articolo 22 § 1 Lett.b dev’essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro. L’articolo 22 § § . 1 Lett.b e 2 devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale prima disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un’autorizzazione a tal fine. Cfr EU C 2015 188 nella rassegna del 20/3/15 , 2011 136 e 2007 608.