RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV CASO VALANČIENĖ C. LITUANIA 18 APRILE 2017, RIC.2657/10 ESPROPRIO MODALITÀ D’INDENNIZZO RIFIUTO DELLA SCELTA DELL’ESPROPRIATO. L’espropriato, come lo Stato, ha precisi doveri di collaborazione per ottenere l’indennizzo . Nel 1940 le autorità avevano requisito e nazionalizzato un terreno del marito, deceduto nelle more della lite nel 1990 decisero di offrire un altro terreno rimborso in natura od un indennizzo per l’impossibilità di restituire quello espropriato. La ricorrente restò inattiva circa la modalità del rimborso nel 2016, dopo una lunga battaglia legale, lo Stato le versò un indennizzo compensativo. Lo Stato ha l’unico onere di adottare tutti i mezzi e le misure atte per rifondere l’espropriato, avendo un ampio margine di scelta sulle modalità in natura od indennizzo . Nel nostro caso ci sono precise responsabilità della ricorrente che non ha depositato la documentazione, anche notarile, per dimostrare la sua qualità di erede del legittimo proprietario e non ha effettuato alcuna scelta tra queste Paukštis c. Lituania del 24/11/15 e Broniowski c. Polonia [GC] del 2004 . La CEDU nota che rientra nei poteri dello Stato versare un indennizzo anziché restituire un altro bene di valore equivalente non c’è stata, perciò, alcuna lesione dei suoi diritti economici articolo 1 protocollo 1 Cedu , tanto più che era stato parametrato al valore di mercato del terreno. SEZ. III CASO ORLOVSKAYA ISKRA C. RUSSIA 21 FEBBRAIO 2017, RIC.42911/08 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E STAMPA CRITICHE AD UN POLITICO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE. Nessun bavaglio per i giornalisti durante le elezioni liberi di criticare i partiti. È un’onlus che pubblica l’omonimo quotidiano. Fu accusata di aver violato la par condicio elettorale e perciò condannata ad una sanzione amministrativa criticò pesantemente un noto politico candidato alle elezioni e non risparmiò critiche al partito comunista. Il giornale e la corrispondente/ricorrente furono accusati di essere stati pagati dall’altro maggiore partito candidato e di non aver avvertito della sponsorizzazione asseritamente avvenuta con fondi elettorali. Le critiche su un solo e principale candidato violavano la par condicio elettorale da ciò la comminata sanzione. Vani tutti i ricorsi. Le norme relative alla copertura mediatica durante le elezioni sono dettate dalle Raccomandazioni del Comitato dei ministri del COE nnumero 15/99 e 15/07 e dal parere numero 190/02 della Commissione Venezia linee guida in materia . Per la CEDU, in considerazione di queste norme internazionali, è palese come questi contestati pezzi s’inserivano in un preciso contesto di critica politica ed erano volti a diffondere idee ed informazioni su temi di pubblico interesse, perciò il comportamento delle autorità interne è stato sproporzionato, illecito ed arbitrario visto che non c’erano ragioni sufficientemente convincenti a giustificare tale sanzione col perseguimento di un fine legittimo Ärztekammer für Wien e Dorner c. Austria del 16/2/16, Morice v. Francia [GC] del 23/4/15 e Delfi AS v. Estonia [GC] del 2015 .