RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO KARAJANOV comma MACEDONIA 6 APRILE 2017, RIcomma 2229/15 EQUO PROCESSO - DIRITTO ALL’OBLIO - TUTELA DELLA PRIVACY. La responsabilità del reo è incerta, stop alla pubblicazione online della sua condanna. Il ricorrente fu accusato di essere un collaboratore dell’ex regime comunista e di aver fatto delazioni contro la sua famiglia ed un collega. Fu sottoposto alla procedura di epurazione prevista dalle leggi interne, ma in realtà c’era stato uno scambio di persona. Non gli è stata data la possibilità di tutelare i suoi interessi in giudizio e di far valere tale errore. La sentenza ex lege è stata inoltre pubblicata online rendendo note alcuna sue informazioni personali. Per la CEDU c’è stata una plurima deroga all’art. 6 nonché all’art. 8 Cedu. Infatti il ricorrente non ha avuto diritto ad un equo processo non è stato sentito e non ha potuto esercitare le sue garanzie processuali, né ha avuto diritto al contraddittorio, l’udienza era a porte chiuse e le varie sentenze, comprese quelle che hanno rifiutato la revisione del caso, erano prive di una dovuta ed adeguata motivazione, malgrado fosse chiara l’assenza dei criteri che legittimavano l’epurazione. La condanna ha comportato la perdita dei diritti civili ed il divieto di esercitare una professione, influendo sulla sua vita privata. Ciò è stato aggravato dalla pubblicazione della sentenza di condanna online per asseriti doveri di trasparenza. La Commissione di Venezia del 17/12/12 ha ammonito sugli effetti lesivi irreversibili che ha tale pubblicazione, prima che sia stata accertata la reale colpevolezza dell’interessato e su come essi non vengono meno neanche con una successiva rettifica della PA, soprattutto nei procedimenti di epurazione Cudak v. Lituania [GC] del 2010, Ivanovski c. Macedonia del 21/1/16 e Saliba c. Malta del 29/11/16 . SEZ. II CASO YASAR HOLDING A.S. comma TURCHIA 4 APRILE 2017, RIcomma 48642/07 TUTELA DEI CONSUMATORI - FALLIMENTO DELLE BANCHE - FONDO DI GARANZIA. Le regole del salvataggio delle banche devono offrire garanzie ai risparmiatori/azionisti. Le azioni e la gestione di una società maggiore azionista di una banca furono trasferite, nel 1999, senza contropartita, al Fondo di garanzia dei depositi dopo che per 5 anni gli audit avevano evidenziato una situazione di dissesto finanziario grave ed irreparabile che poteva ledere i diritti e gli interessi dei risparmiatori e danneggiare la stabilità del sistema finanziario nazionale. Vani i ricorsi al Consiglio di Stato per l’annullamento di questa decisione. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’art. 1 protocollo 1 Cedu tutela della proprietà . Lo Stato non ha vigilato sulla corretta amministrazione del sistema bancario non ha adottato misure atte né a prevenire le ingenti perdite 27 trilioni di lire turche , tutelando l’economia del paese, né a risanare la struttura finanziaria dell’istituto. Il decreto del CDM turco con cui veniva trasferita la gestione e la proprietà della banca al fondo non era prevedibile, non offriva alcuna garanzia per gli azionisti banca e risparmiatori violava i principi di certezza del diritto e di legittimità e, quindi, i diritti economici degli azionisti che si sono trovati privi dei loro capitali trasferiti al fondo in assenza di garanzie Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia del 2000 e Sud Fondi ed altri c. Italia del 20/1/09 . Palesi le analogie con il bail-in ed il salvataggio di alcune note banche nostrane.