RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 276, C-336/15 6 APRILE 2017 TUTELA DEI LAVORATORI - TRASFERIMENTO DI RAMO E/O D’IMPRESA – LICENZIAMENTI - WELFARE. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Contratti collettivi applicabili al cessionario e al cedente – Termini di preavviso supplementare concesso ai lavoratori licenziati – Rilevanza dell’anzianità acquisita presso il cedente. L’art. 3 Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il cessionario deve includere, all’atto del licenziamento di un lavoratore ad oltre un anno dal trasferimento dell’impresa, nel calcolo dell’anzianità del lavoratore rilevante ai fini della determinazione del preavviso al medesimo spettante, l’anzianità da questi acquisita presso il cedente. La ratio della Direttiva è tutelare e mantenere i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento, cessione etc. di azienda o dei suoi rami il cessionario deve essere in grado di effettuare i cambiamenti e gli adeguamenti necessari alla continuazione dell’attività senza che essi si traducano per i dipendenti in condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto alla precedente gestione. L’anzianità di per sé non è un diritto dell’impiegato, ma è sottesa a molti di essi stipendio, TFR e pensione , da qui la necessità di considerare anche quella pregressa per non porre l’interessato in detta posizione svantaggiosa EU C 2014 2197, 2011 542 e 2000 441 . EU C 2017 264 , C-270 e 350/15 5 APRILE 2017 FISCO – IVA - LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE - NE BIS IN IDEM - ITALIA. Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto – Carta di Nizza – Principio del ne bis in idem – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza. L’art. 50 della Carta di Nizza deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica. La pregiudiziale era stata sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un processo penale, ex artt. 10- bis e ter d.lgs. n. 74/00, ai rappresentanti legali di due ditte per omesso versamento dell’IVA. Le sanzioni tributarie ed i processi penali per i reati in materia d’IVA, come nella fattispecie, volti a contrastare l’evasione ed a garantire la corretta riscossione dell’imposta, sono regolate dagli artt. 2 e 273 Direttiva 2006/112/CE e 325 TFUE rientrano nel campo di applicazione dell’art. 50 della Carta di Nizza divieto di ne bis in idem . Nella fattispecie non è ravvisabile una deroga a questa norma perché la sanzione è stata elevata alle società ed il processo penale è contro i rappresentanti legali persone fisiche EU C 2016 84 e 2013 105 . Si noti che l’art. 50 è corrispondente all’art. 4 protocollo 7 Cedu e che la prassi della CEDU considera questi procedimenti come misti e quindi la condanna è unica A. e B. c. Norvegia [GC] .