RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 228,C-124, 188 E 213/16 22 MARZO 2017 EQUO PROCESSO PENALE DIRITTO DI DIFESA ONERE DI NOMINARE UN DOMICILIATARIO. Cooperazione giudiziaria in materia penale –Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario. Gli artt. 2, 3 § .1 lett. C e 6 § § . 1 e 3 Direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro nella fattispecie la Germania, nda , come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, prevede che l’imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest’ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest’ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario. L’art. 6 prescrive tuttavia che, nell’esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini. Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l’esercizio effettivo dei diritti previsti da detto art. 6. La ratio della Direttiva in esame è offrire all’indagato/imputato tutte le informazioni utili all’esercizio delle garanzie processuali, del diritto di difesa e, quindi, garantire l’equo processo. La notifica del decreto penale di condanna, così come elaborato dal diritto tedesco, costituisce una forma di comunicazione dell’accusa a carico della persona interessata ai sensi dell’art. 6, dovendone rispettare i prescritti requisiti. La nomina di un domiciliatario è obbligatoria per l’esercizio di tali diritti e per non discriminare l’imputato che non risieda in Germania, tanto più che il termine d’impugnazione 15 gg. decorre dalla conoscenza di tale decreto da parte dell’imputato è, perciò, fondamentale per la sua difesa che, in assenza di un domicilio noto, venga nominato un domiciliatario. Dato che il termine di prescrizione decorre anche dalla notifica al domiciliatario, l’indagato potrà chiedere la remissione in termini se spirato EU C 2015 686 nella rassegna del 16/10/15 per l’esercizio delle sue garanzie processuali. EU C 2017 104, C-283/16 9 FEBBRAIO 2017 RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI SULLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO. Presentazione della domanda direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione. Le disposizioni del capo IV del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l’art. 41 § .1 devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l’esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione. Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall’art. 41 § .1 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale norma disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati elaborati dalle EU C 2015 354, 2014 2451 e 2010 363.