RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO ENDRIZZI comma ITALIA 23 MARZO 2017, RIcomma 71660/14 IMPEDIMENTO DEL DIRITTO DI VISITA AL PADRE RUOLO DEI SERVZI SOCIALI CARENZA DEI CONTROLLI DELLE CORTI. Lo Stato deve favorire il rapporto padre-figlio stop ai pregiudizievoli automatismi nei giudizi in materia. La madre portò, senza il consenso del padre, il figlio a vivere in Sicilia ed il Tribunale di Trento riconobbe all’uomo un diritto di visita e di alloggio molto ampio, ma il figlio, vista l’ostilità della madre, rifiutò i contatti col padre identico al caso K.B. c. Croazia rassegnato la scorsa settimana . Tuttora è pendente una lite per questa condotta. L’uomo accusa i servizi di usare un’eccessiva libertà nell’ottemperanza delle decisioni del Tribunale ed a quest’ultimo di non controllare l’operato dei servizi. I servizi sociali non hanno agito con la dovuta diligenza nell’attuare le necessarie misure per consentire l’esercizio di visita e le Corti interne sono state troppo lente per 7 anni hanno tollerato che la madre impedisse l’instaurazione di un rapporto genuino del figlio col padre Bondavalli c. Italia del 17/11/15, Zhou c. Italia del 21/1/14 e Niccolò Santilli c. Italia del 17/12/13 . La CEDU ritiene che il procedimento innanzi alle Corti per far valere il diritto di visita si sostanzi in misure automatiche e stereotipate assegnazione ai servizi sociali ed indagini successive comportanti una situazione di stallo. Le autorità italiane sono venute meno, perciò, ai loro doveri non compiendo i dovuti e necessari sforzi per il rispetto del diritto di visita, ledendo la serenità familiare del ricorrente articolo 8 Cedu . Riconosciuto un ricco risarcimento. SEZ. I CASO A.M.V. comma FINLANDIA 23 MARZO 2017, RIC.53251/13 TUTORE DI UN DISABILE-POTERE DI AUTODETERMINAZIONE DI UN DISABILE. L’autodeterminazione del disabile è limitata dal suo supremo benessere. Il tutore, nominato dal Tribunale, rifiutò la richiesta del ricorrente disabile di tornare a vivere presso la vecchia famiglia affidataria. Era stato rimosso dalla stessa, residente a 50 Km dalla sua città natale, perché senza consultare le autorità voleva spedirlo in una scuola professionale distante 300 km dalla sua residenza. Fu ricoverato in un centro per disabili adulti nella sua città d’origine perché si ritenne che la vicinanza della famiglia e la possibilità di seguire corsi di formazione professionale fossero la scelta migliore nel suo interesse. Le Corti rifiutarono la richiesta di revoca del tutore perché non aveva assecondato la sua volontà di trasferirsi presso gli affidatari. Il comportamento delle Corti interne è stato competente, corretto ed imparziale le decisioni sono state prese dopo un’attenta e ponderata valutazione del fatto che il ricorrente, in ragione della sua incapacità, non potesse comprendere che la sua volontà avrebbe avuto un impatto radicale sulle sue condizioni di vita. Il rifiuto di cambiare il tutore e di considerare prevalenti le sue decisioni, anziché i desideri del disabile, pur tenuti in debito conto, in un contesto di tutela della salute e del benessere non possono essere considerati sproporzionati Dubská e Krejzová c. Repubblica Ceca [GC] del 2016 e Parrillo c. Italia [GC] del 2015 . Esclusa ogni deroga agli artt. 8 e 2, protocollo 4 libertà di movimento Cedu. SEZ. IV ANA IONITA comma ROMANIA 21 MARZO 2017, RIcomma 30665/09 CRITICHE ALL’ORDINE PROFESSIONALE SANZIONI DISCIPLINARI LIBERTÀ D’ESPRESSIONE. I conflitti d’intesse col proprio ordine non si risolvono in televisione lecite le sanzioni disciplinari. È un notaio che fu oggetto di diverse sanzioni disciplinari nel 2006 a gennaio l’Unione nazionale dei notai le inflisse la sanzione del rimprovero per non aver svolto correttamente il suo lavoro e per non aver pagato la tassa professionale ed a luglio fu sospesa dalle funzioni fino ad agosto quando saldò il debito. A settembre, ospite di una trasmissione, annunciò l’intenzione di fare lo sciopero della fame contro la tassa professionale e criticò duramente sia l’Unione che il Consiglio cui era iscritta. Fu perciò nuovamente sospesa per 4 mesi per aver leso il decoro della professione e l’immagine delle due istituzioni. Tutti i ricorsi contro la sanzione disciplinare furono vani. La ricorrente è in palese conflitto d’interessi con detti vertici, avendo violato le norme deontologiche. La CEDU rileva che, pur essendo applicabile la tutela dell’articolo 10 Cedu alla libera professione, le critiche erano eccessive era in una posizione irregolare, era pendente una verifica della legalità della norma contestata e le critiche si erano rilevate un attacco personale contro vertici coinvolti perpetrate con un mezzo di comunicazione di portata più ampia ed immediata della stampa la TV , quindi più deleterio. Le sanzioni disciplinari, perciò, erano proporzionate e legittime e le Corti interne, bilanciando equamente i contrapposti interessi alla luce delle norme nazionali sul conflitto d’interessi, hanno correttamente dedotto che la ricorrente aveva superato i limiti accettabili del diritto di critica Di Giovanni c. Italia del 9/7/13, Morice c. Francia [GC] del 25/4/15 e Couderc e Hachette Filipacchi Associates c. Francia [GC],del 10/11/15 .