RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 211, C-253/16 15 MARZO 2017 TAXI E NOLEGGIO VETTURE CON CONDUCENTE CONCORRENZA CON SERVIZIO DI BUS INIBITORIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI-LIMITI. Applicabilità articolo 96 TFUE – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di procacciarsi clienti. L’articolo 96 § .1TFUE deve essere interpretato nel senso che non si applica a restrizioni imposte agli operatori di taxi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Questione di grande attualità viste le polemiche che hanno innescato un’ondata di scioperi dei tassisti nel nostro paese ed è una delle rare esegesi dell’articolo 96 TFUE, poco noto, che disciplina le normative nazionali applicabili ai trasporti effettuati all’interno dell’UE che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari . La lite era stata originata dalla condotta di alcuni tassisti che sottraevano clienti ai bus di linea per effettuare, a prezzi più vantaggiosi, la tratta tra l’ aeroporto Charleroi e Bruxelles. Le Corti interne inizialmente avallarono tale prassi, ma poi la condannarono perché, per le leggi belghe, il tassista mette a disposizione del cliente, che sceglie la destinazione, tutta la vettura tale facoltà, invece, è concessa a chi noleggia un veicolo con autista . Il giudice di rinvio sollevò questa pregiudiziale per sapere, tra l’altro se l’articolo 96, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso vieta, salvo con l’autorizzazione della Commissione, una misura che impedisce ai gestori di taxi di procacciarsi clienti, allorché detta misura abbia come effetto, nelle circostanze concrete della causa, la riduzione della loro capacità di acquisire i clienti di un servizio di autobus concorrente . La CGUE ha risposto come sopra evidenziando che si deve far riferimento alla libertà di prestazioni di servizi di trasporto e che la normativa belga non osta con l’articolo 96 TFUE EU C 2016 879 e 2010 814 .