RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III CASO YEVGENIY ZACHAROV C. RUSSIA 14 MARZO 2017, RIC.66610/10 UNIONI CIVILI - CONVIVENTE MORE UXORIO - DIRITTO DI SUCCESSIONE NELL’ALLOGGIO. Lo Stato deve bilanciare equamente il diritto al domicilio dell’ex convivente con quello degli altri inquilini. Un uomo, dopo aver divorziato dalla moglie, instaurò una relazione more uxorio con la nuova compagna, che tuttavia non sposò. Andò a vivere in una comune, alloggiando in una stanza di un appartamento popolare condiviso con terzi che occupavano le altre due stanze. Dopo 10 anni la compagna morì e gli altri coinquilini gli impedirono di ritornare in casa, cacciandolo. Le Corti interne convalidarono lo sfratto l’uomo non aveva alcun diritto a restare nella comune, visto che non aveva dato una prova inconfutabile che lui e la donna fossero una famiglia e che non occupasse l’alloggio come residente temporaneo, tanto più che risultava inscritto come tale nei pubblici registri. Violato l’art. 8 Cedu inteso come diritto al rispetto del domicilio. Le Corti interne hanno commesso vari errori di valutazione in primis hanno errato a non riconoscergli lo status di familiare della defunta convivente, atteso che la relazione era stabile e duratura 10 anni , sì che non hanno equamente bilanciato il suo diritto al domicilio con gli interessi degli altri due inquilini. C’è stata dunque una sproporzionata ed indebita ingerenza nel suo diritto al rispetto del domicilio, tanto più che le Corti interne, nel dare una primaria importanza al fatto che fosse iscritto nei pubblici registri come residente provvisorio, non hanno tenuto conto, come debitamente evidenziato dal ricorrente, che questi non aveva più un alloggio dove tornare e che perciò era costretto a dormire sul posto di lavoro guardiano notturno in una scuola , ledendo il suo diritto ad un’abitazione Connors c. Regno Unito del 2004 e McCann c. Regno Unito del 2008 . SEZ. II CASO K. B. ED ALTRI C. CROAZIA 14 MARZO 2017, RIC.36216/13 PAS - DIRITTO DI VISITA - TUTELA DELLA GENITORIALITÀ - VALUTAZIONE DELLE DICHIRAZIONI DEI FIGLI MINORENNI. Giusto sentire i figli sul diritto di visita dell’altro genitore, ma non possono avere alcun diritto di veto. Classico caso di diritto di visita negato la madre agisce in nome proprio e per conto dei due figli. In un primo momento ebbe il loro affidamento ed il padre il diritto di visita. Dal 2010 non li vede perché il padre non glieli ha restituiti dopo le vacanze estive, è riuscito ad ottenerne l’affidamento e li ha messi contro la madre che rifiutano di vedere e di avervi contatti. I legami madre e figli sono irrimediabilmente lesi, tanto più che il padre non ha voluto seguire l’invito delle Corti a seguire un percorso di psicoterapia per riavvicinare madre e figli. In primis la CEDU rileva come la madre non possa agire in nome e per conto dei figli, ma solo a titolo personale la lite tra lei ed il padre non attiene alla custodia dei minori, ma all’esercizio del diritto di visita, sì che per legge non è riconosciuta alcuna legittimazione processuale della madre ad agire anche per i figli. Gli Stati hanno obblighi positivi e negativi non solo di far eseguire le sentenze giudiziarie nel nostro caso le sentenze a favore delle visite della madre non sono mai state eseguite , ma anche di ristabilire e mantenere il legame tra genitore e figli in modo rapido ed efficace, sì da evitare che si pregiudichi irrimediabilmente. Nella fattispecie la Croazia, a causa di ritardi e di negligenze, è venuta meno a questi doveri violando così l’art. 8 Cedu. Si noti che rispetto ad altre analoghe pronunce della CEDU su questo tema, il caso in esame si è concentrato sulla possibilità che i figli possano opporsi a queste visite e su come debba essere valutato dal giudice interno questo diniego. La CEDU esplica che è giusto sentirli, soprattutto se minori, in casi di separazioni e di divorzi in ordine alla custodia ed alle visite dell’altro genitore, ma che le loro eventuali obiezioni e restrizioni non possono mai assurgere a veto sarà il giudice interno a prenderle nelle dovute considerazioni, bilanciando equamente gli interessi in gioco nell’ottica di perseguire il fine supremo del benessere psico-fisico dei minori. Infatti le loro remore potrebbero non corrispondere ad un loro reale desiderio, ma essere influenzate da un conflitto di lealtà e/o dal comportamento alienante ed ostile dell’altro genitore PAS, vendetta etc. . Si dovrà sempre concedere e favorire il diritto di visita ed un rapporto costante con la madre salvo che ciò non danneggi la salute casi conclamati di abusi etc. e l’incolumità del minore Ribic c. Croazia del 2/4/15, Raw ed altri c. Francia del 7/3/13 e Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC] del 2010 .