RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 198, C-406/15 9 MARZO 2017 TUTELA DEL LAVORO LICENZIAMENTO ILLECITO DI UN DISABILIE PAR CONDICIO TRA DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI. Convenzione ONU sui diritti dei disabili – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati disabili – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati disabili. L’articolo 7 § .2 Direttiva 2000/78/CE quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro , letto alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recepita dall’UE con la decisione 2010/48/CE e in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che esso consente una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, che conferisce ai lavoratori subordinati con determinate disabilità una tutela speciale preventiva in caso di licenziamento, senza tuttavia conferirla ai pubblici impiegati con le stesse disabilità, a meno che sia dimostrata una violazione della par condicio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Quando si effettua tale verifica, il raffronto tra le situazioni deve essere fondato su un’analisi incentrata sull’insieme delle norme di diritto nazionale pertinenti che disciplinano le posizioni dei lavoratori subordinati e quelle dei dipendenti pubblici affetti da disabilità, tenuto conto in particolare dell’oggetto della tutela contro il licenziamento di cui al procedimento principale. Ove detto articolo 7, alla luce della citata Convenzione ONU ed in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, ostasse alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, l’obbligo di rispettare il diritto dell’UE esigerebbe chele norme nazionali che tutelano i lavoratori subordinati disabili sia esteso anche a quelli pubblici con handicap. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalla EU C 2016 514 e 851 nella rassegna del 23/12/16 . EU C 2017 199, C-484/15 9 MARZO 2017 TUTELA DEI CREDITORI DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO ESECUZIONE. Cooperazione giudiziaria in materia civile –Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo – Nozione di giudice” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico”. Il Regolamento CE n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico , non rientrano nella nozione di giudice ai sensi di tale regolamento. Un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un atto autentico , e che non sia stato oggetto di opposizione non può perciò essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3 § .1 di tale regolamento. Questo peculiare procedimento ingiuntivo stragiudiziale presente anche in altri Stati UE non prevede contraddittorio perciò viola i principi di difesa, legittimo affidamento, fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia, indipendenza ed imparzialità dell’organo giudicante alla base del Regolamento stesso EU C 2016 198 e 448 nella rassegna del 17/6/16 . La lite de qua sarà regolata dal Regolamento 1215/12 sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Su questo stesso tema oggi è stata emessa anche la EU C 2017 193, C-551/15. EU C 2017 173, C-638/16 PPU 7 MARZO 2017 ASILO VISTI UMANITARI TUTELA DEI RIFUGIATI DINIEGO. Visto con validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali – Nozione di obblighi internazionali” –Rilascio di un visto nell’ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della Carta di Nizza – Insussistenza di un obbligo. L’articolo 1 Regolamento CE n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti codice dei visti , come modificato dal Regolamento UE n. 610/2013, deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell’UE, unicamente in quello del diritto nazionale. I ricorrenti sono una famiglia cristiana di Aleppo che basava la sua richiesta d’asilo al Belgio sulla concreta possibilità di essere uccisi se rimpatriati articolo 1 ,3 Cedu e 33 Convenzione di Ginevra . Ai sensi dell’articolo 77 TFUE il codice fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per il transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri per una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Ergo è inapplicabile alla fattispecie perché avrebbe dovuto avere una durata superiore a questo limite temporale lecito il rifiuto EU C 2015 84 e 2013 105 .