RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 154, C-568/15 2 MARZO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA COSTI DEL NUMERO VERDE. Comunicazione telefonica – Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso – Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base – Nozione di tariffa di base”. La nozione di tariffa di base , di cui all’art. 21 Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza. La CGUE esplica che per tariffa base , nel gergo corrente, s’intende il prezzo di una chiamata standard applicato dal gestore prescelto indipendentemente da chi sia il destinatario od il motivo della telefonata. Il professionista non può applicare, né la legge può autorizzare a farlo, una tariffa superiore a questa perchè i consumatori potrebbero essere dissuasi dall'utilizzare la linea telefonica di assistenza per ottenere informazioni relative al contratto o far valere i loro diritti, soprattutto quelli relativi alla garanzia od al recesso. In caso contrario sarebbe falsata la ratio stessa della Direttiva che prevede un’ampia e severa tutela dei consumatori nei contratti conclusi col professionista EU C 2016 738,2010 189 e 2009 502 . EU C 2017 157, C-354/15 2 MARZO 2017 NOTIFICHE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ALL’ESTERO MODALITÀ E VALIDITÀ. Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali atto di citazione a mezzo posta– Assenza di traduzione dell’atto – Allegato II – Modulo standard – Assenza – Conseguenze – Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento – Ricezione dell’atto da parte di un terzo – Presupposti di validità della procedura. Il regolamento CE n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale notificazione o comunicazione degli atti , deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito. Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento. Esso deve poi essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l’atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest’ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l’atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati l’atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all’interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l’oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa. La lite riguarda la risoluzione di due contratti di locazione stipulati tra una banca portoghese ed un irlandese. La legge portoghese nel prevedere la nullità della notifica se non sono rispettate le formalità di legge, anche se in alcuni casi il vizio è sanabile entro un certo termine, contrasta con detto Regolamento l’omissione della traduzione non costituisce mai una causa di nullità della notifica e della procedura. La sua ratio è quella di tutelare i diritti di difesa delle parti e soprattutto del destinatario della notifica/comunicazione in questo caso devono essere equamente bilanciati con gli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione sanciti dallo stesso , perciò essa è valida ove sia stata dimostrata la ricezione anche con un report del servizio postale come nella fattispecie EU C 2016 524,316 e 2015 603 .