RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC CASO DE TOMMASO comma ITALIA 23 FEBBRAIO 2017, RIcomma 43395/09. MISURE PREVENTIVE E DI SORVEGLIANZA PENE ACCESSORIE CRITERI PER INFLIGGERLE – COMPATIBILITÀ CON Cedu E DIRITTO DELL’UE. La lacunosa legge sulle misure di sorveglianza speciale e sull’obbligo di dimora lede la libertà di circolazione. La questione è stata rimessa, nel 2014, direttamente alla Gcomma Condannato per traffico di droga, spaccio, detenzione abusiva di armi, evasione fu ripetutamente visto assieme a criminali. Per questa frequentazione gli fu comminata una misura di sorveglianza speciale obblighi di firma, di dimora, divieti di usare o detenere pc, cellulari etc., frequentare locali pubblici, criminali o persone già condannate per altri reati, coprifuoco dalle 22 alle 7, ritirato il porto d’armi, obbligo di trovare un lavoro entro un mese etc. per la durata di due anni. In seguito gli fu revocata anche la patente. Questa misura fu annullata dalla CDA di Bari nel 2009, perché i crimini commessi non erano di gravità tale da considerarlo pericoloso e ciò non poteva essere desunto dalla sola frequentazione di criminali, la violazione di obblighi su cui si basava tale misura non gli era ascrivibile, ma ad un omonimo più giovane il ricorrente è del 1963, l’altro del 1973 . Infine non era stato preso in considerazione il fine rieducativo della pena. La CEDU ha ravvisato una pluralità di deroghe alla Cedu, ma non quella all’equo processo. Si rinvia alla ricca sezione di diritto interno, comparato ed internazionale in cui si evidenzia anche la prassi della Consulta e della Cassazione relativa all’applicazione di misure preventive di sorveglianza ed ai criteri che le giustificano pericolo attuale, onere di condurre una vita onesta etc. ex l. numero 1423/56 e d.lgs. numero 159/11. La Direttiva 2004/38/CE ed il protocollo addizionale per la Convenzione del COE sulla prevenzione e sulla lotta al terrorismo del 2015 impongono limitazioni alla libertà di circolazione dettate da rari e tassativi motivi riconducibili alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, opponibili, in alcuni casi, anche a chi ha subito condanne penali EU C 2016 675 e 674 nella rassegna del 3/2/17 . A livello di diritto comparato sono rari gli Stati che prevedono misure analoghe alla nostra fattispecie. La CEDU ha ravvisato una deroga all’art. 2 protocollo 4 libertà di circolazione Cedu la contestata misura non costituisce una privazione della libertà ex art. 5 Cedu, bensì impone serie restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente. Più precisamente la legge è troppo vaga e generica, riconosce un eccessivo margine di discrezionalità ai giudici, sì che non rispetta il principio di certezza del diritto e di conseguenza il ricorrente è stato privato delle sue relative garanzie processuali e della libertà di movimento. In ogni caso sono stati rispettati i principi dell’equo processo, dato che ha avuto tutte le possibilità di difendersi e di esercitare i rimedi interni per impugnare questa misura Guzzardi c. Italia del 1980, Labita c. Italia[GC] del 2000, Monno c. Italia dell’8/10/13 e Buzadji c. Repubblica di Moldova [GC] del 2016 . È però ravvisata una deroga all’art. 6 § .1 poiché l’udienza presso il Tribunale e la CDA di Bari non è stata pubblica la stessa Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità di quelle norme che escludevano la pubblica udienza in questi casi. Riconosciuto un risarcimento complessivo danno morale e spese di lite pari a circa €.16.525. SEZ. III CASO RUBIO DOSAMANTES comma SPAGNA 21 FEBBRAIO 2017, RIC.20996/10 TUTELA DELLA PRIVACY VIP INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VITA PRIVATA E SESSUALE. Anche i vip hanno diritto al rispetto della privacy il giornalista sia prudente e cauto negli scoop. È la celebre cantante Paulina Rubio, conosciuta a livello internazionale denunciò l’ex manager per aver diffuso, anche con pesanti allusioni, informazioni strettamente personali in due interviste televisive. Infatti aveva fatto allusioni al suo orientamento sessuale, rilevando una presunta omosessualità e commenti pesanti sull’uso di droghe da parte del suo compagno. Le Corti interne rigettarono la sua denuncia per diffamazione e la richiesta d’indennizzo per i danni all’immagine e per violazione della privacy a loro giudizio le dichiarazioni attenevano allo stato della relazione col partner, non presupponevano alcun incitamento all’uso di droghe da parte della cantante e l’omosessualità di una persona non è disonorante nei limiti in cui l’interessata ha tacitamente consentito alle polemiche su questo tema. Ricorse alla CEDU ribadendo che queste interviste avevano leso il suo onore, la sua immagine e la sua privacy. Violato l’art. 8 Cedu ed inserito nei factsheets Protection of reputationumero Premesso che in genere la tutela della privacy dei vip, proprio per essere personaggi pubblici, è soggetta ad una tutela più lieve, la CEDU rileva come ci siano alcuni aspetti che non possono essere violati, costituendo il nucleo dell’art. 8 Cedu le abitudini ed i comportamenti relativi alla vita familiare Von Hannover c. Germania numero 2 [GC] del 2012 e Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC] del 2015 . In questi casi si deve fare un primo apprezzamento per distinguere quali possono essere di pubblico interesse e quali sono informazioni riservate ed/od estremamente sensibili. La giornalista nell’intervistare l’ex manager non è stata cauta e prudente, come richiesto in questi frangenti non può essere considerato irrilevante il fatto che abbia ripreso dei rumors, senza verificarli, fatto commenti senza controllo o limitarsi su un qualsiasi aspetto della vita privata altrui. Non era autorizzata a fare certi commenti, nemmeno supponendo che queste notizie avrebbero procurato profitti alla cantante. Le autorità interne avrebbero dovuto distinguere tra le notizie attinenti alla vita strettamente personale della donna e quelle di pubblico interesse bilanciando meglio e più equamente gli interessi in gioco.