RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 121, C-555/14 16 FEBBRAIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI PAGAMENTI DALLE PA RITARDI PROCEDURA ACCELERATA. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Transazioni commerciali tra imprese private e pubbliche amministrazioni – Normativa nazionale che subordina il recupero immediato del capitale di un credito alla rinuncia agli interessi di mora e alla rinuncia al risarcimento per i costi di recupero. La direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in particolare l’articolo 7 § § . 2 e 3 , deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia effettuata liberamente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale dovrà anche verificare se il creditore abbia potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere, se lo avesse voluto, il pagamento del suo intero credito ivi compresi gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero .La ratio della Direttiva, infatti, è tutelare i creditori e la Spagna aveva ideato una procedura accelerata per la refusione rapida dei crediti maturati dai fornitori delle PA. I ritardi nel saldo costituiscono una violazione contrattuale. In breve è volta ad evitare abusi della libertà contrattuale a danno del creditore il debitore non potrà opporre prassi inique e si dovrà evitare che paghi in ritardo per avvantaggiarsi finanziariamente per tassi molti bassi od assenti EU C 2016 954 e 813 . Si noti che l’Italia, secondo quanto riportato da alcuni media, è oggetto di una procedura d’infrazione per i ritardi accumulati nel saldare i fornitori, potrebbe essere deferita alla CGUE e vedersi infliggere una multa esosa. EU C 2017 131, C-641/15 16 FEBBRAIO 2016 TUTELA DEL COPYRIGHT TV NELLE CAMERE DEGLI ALBERGHI EQUO COMPENSO E PREZZO DELLA STANZA. Diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione – Comunicazione al pubblico – Luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso – Comunicazione di emissioni mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo. L’articolo 8 § .3 Direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. La CGUE precisa che la presenza della televisione in camera influisce sullo standing dell’albergo e sul costo della stanza essendo una prestazione di un servizio supplementare a quello di alloggio il suo prezzo però è calcolato indistintamente su quello complessivo del pernottamento EU C 2016 379, 2012 141 e 2006 764 . EU C 2017 118, C-499/15 15 FEBBRAIO 2017 RESPONSABILITÀ GENITORIALE RESIDENZA DEL MINORE MODIFICHE DI DECISIONI SUGLI ALIMENTI RIPARTIZIONE DI GIURISDIZIONE TRA STATI DIVERSI. Competenza in materia di obbligazioni alimentari –Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti – Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre – Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita – Insussistenza. L’articolo 8 Regolamento CE n. 2201/2003 competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e l’articolo 3 Regolamento CE n. 4/2009 competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2014 2246, 2011 720 e 2010 437.