RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III CASO HOKKELING comma OLANDA 14 FEBBRAIO 2017, RIC.30749/12 ESTRADIZIONE EQUO PROCESSO DIRITTO DELL’IMPUTATO A PRESENZIARE IN UDIENZA. Impedire ad un imputato indagato di presenziare in udienza viola l’equo processo. Sta scontando una pena per reati legati allo spaccio di droga in Norvegia. Nel 2007 fu condannato per gli stessi reati in Olanda, suo paese d’origine e nel 2009 fu rimesso in libertà dopo aver scontato i 2/3 della pena pochi mesi dopo il PM appellò questa decisione ed il ricorrente si lamentò di non poter presenziare alle udienze accanto al suo legale, perché già detenuto all’estero e fu richiesta la sua estradizione prima di essere arrestato e detenuto in Norvegia aveva potuto partecipare a tutte le udienze . Vani tutti i tentativi ed i ricorsi contro questo ostacolo. Le garanzie processuali e l’equa amministrazione della giustizia sono diritti fondamentali in una società democratica. L’articolo 6 Cedu non prevede espressamente un diritto a presenziare all’udienza, ma questo si desume dalle altre garanzie ivi disciplinate diritti al contraddittorio, ad esaminare ed a far vagliare le prove, al gratuito patrocinio e diritto all’assistenza di un interprete per gli stranieri. Per la CEDU è impossibile esercitarli senza la presenza dell’interessato nel nostro caso dell’imputato e ritiene che lo Stato non abbia adottato tutte le misure atte a garantirgli questo suo diritto, in primis ad ottenere la sua estradizione, per altro richiesta dallo stesso ricorrente/imputato. La presenza e l’assistenza tecnica del legale non sopperiscono a questa grave carenza di tutele l’imputato deve poter presenziare alle udienze. Le norme sull’estradizione e sull’assistenza giudiziaria in materia penale sono regolate da due omonime Convenzioni del COE del 1957 e del 1959. Ciò vige anche per l’indagato. Si noti che i principi di diritto su cui si basa questa decisione sono stati codificati per la prima volta in una sentenza, più volte richiamata nel testo di questa pronuncia, relativa al caso FCB c. Italia del 28/8/91 Sejdovic c. Italia ed Hermi c. Italia [GC] del 2006, Medenica c. Svizzera del 2001 e Zahirović c. Croazia del 25/4/13 .Sempre sulla mancata estradizione si veda l’odierno caso Allanazarova c. Russia questo rifiuto, come sostenuto anche dalla ricorrente, l’ha esposta a trattamenti contrari all’articolo 3 Cedu . SEZ. IV CASO LEKIC comma SLOVENIA 14 FEBBRAIO 2017, RIcomma 30749/12 SOCIETARIO FALLIMENTO PIGNORAMENTO DEI BENI DEL SOCIO/AZIONISTA CESSIONE DEL QUINTO EQUO PROCESSO. Ignorantia legis non excusat lecito il pignoramento dei beni dell’azionista se la società non è in bonis. La s.p.a. di cui era azionista, per la morte ed il ferimento di alcuni azionisti principali e direttori della stessa, fu convertita in srl per arginare le perdite. Il ricorrente era azionista impiegato presso la stessa e per un breve periodo fu amministratore delegato. L’assemblea decise di dichiararne la bancarotta ed avviare la procedura fallimentare non essendo in bonis i creditori attaccarono i beni degli azionisti e la società fu radiata dal registro delle imprese, ex lege , con decisione inappellabile. Le ferrovie che avevano avviato una contestuale procedura esecutiva chiesero il pignoramento dei suoi beni e del suo salario, dato che non erano sufficienti a ripagare i debiti contratti della società non era stato possibile statuire il suo ruolo sociale e se fosse stato o meno un azionista attivo se inattivo il suo patrimonio era impignorabile . Lamenta di non aver saputo della radiazione della ditta. Avere una quota od azioni di una società rientra nella nozione di possesso ex articolo 1 protocollo 1 Cedu, al di là del loro valore economico. Infatti l’azionista, in alcuni casi, può avere diritto di voto ed influenzare le scelte dell’impresa, sì che è lecito, sotto questa ottica, riconoscere una sua responsabilità personale. Il ricorrente aveva una quota pari all’11,11% del capitale perciò, al di là se il suo ruolo fosse stato o meno attivo, è palese che potesse influenzarne le scelte nel testo si afferma che fu amministratore delegato ed impiegato nella stessa . La legge interna e la prassi erano chiare, precise ed accessibili a chiunque, sì che rispettavano il principio di certezza di diritto. Le norme contestate nella fattispecie erano volte, in una situazione di ampliamento del mercato interno con l’investimento di capitali stranieri e l’aumento di aziende fallite ed incapienti, a tutelare i creditori ed a garantire la sicurezza delle attività aziendali. Orbene nel caso di società radiate e non in bonis i creditori non avrebbero avuto alcuna certezza rectius possibilità di essere saldati se non aggredendo i beni personali degli azionisti Stolyarova v. Russia del 29/1/15 e Beyeler c. Italia [GC] del 2000 . Le autorità interne norme e controverse decisioni quindi hanno equamente bilanciato i contrapposti interessi. Per la CEDU perciò non c’è stata alcuna interferenza arbitraria né è stato posto un onere eccessivo al debitore nessuna deroga all’articolo 1 protocollo 1 Cedu.