RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 102, C-283/15 9 FEBBRAIO 2017 PREVIDENZA SOCIALE FISCO CITTADINO UE CHE PERCEPISCE REDDITI IN PIÙ STATI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI. Imposta sul reddito– Cittadino di uno Stato membro che percepisce redditi nel territorio di tale Stato membro e in quello di uno Stato terzo e che risiede nel territorio di un altro Stato membro – Agevolazione fiscale che tiene conto della sua situazione personale e familiare. L’art. 49TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, la cui normativa tributaria consente la deduzione di redditi negativi relativi a un’abitazione, neghi il beneficio di tale deduzione a un lavoratore autonomo non residente nel caso in cui quest’ultimo percepisca, nel territorio di tale Stato membro, il 60% del totale dei propri redditi e non percepisca, nel territorio dello Stato membro in cui si trova la propria abitazione, un reddito che gli consenta di far valere un pari diritto alla deduzione. Questo divieto riguarda qualsiasi Stato membro di attività nel cui territorio un lavoratore autonomo percepisce redditi che gli consentono di far valere in detto Stato un pari diritto alla deduzione, in proporzione alla quota di detti redditi percepiti nel territorio di ciascuno degli Stati membri di attività. A tal riguardo, è uno Stato membro di attività qualsiasi Stato membro che abbia il potere di assoggettare a imposta i redditi da lavoro di un soggetto non residente percepiti nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui è svolta concretamente tale attività. La circostanza che il soggetto passivo non residente di cui trattasi percepisca una parte dei suoi redditi imponibili non già nel territorio di uno Stato membro, bensì in quello di uno Stato terzo, non incide sulla risposta fornita alla seconda questione. Si è più volte ribadito come subordinare il riconoscimento di diritti al criterio della residenza costituisca una discriminazione nella fattispecie è data dal fatto che la situazione personale e familiare di un non residente che percepisce, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la parte essenziale dei suoi redditi e la quasi totalità dei suoi redditi familiari, non è presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né nello Stato membro di occupazione . I principi sottesi al nostro caso sono già stati elaborati dalle EU C 2007 452, 2013 822 e 2015 406 nella rassegna del 19/6/15. EU C 2017 95, C-562/15 8 FEBBRAIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI CONCORRENZA PUBBLICITÀ COMPARATIVA. Confronto obiettivo dei prezzi– Omissione ingannevole– Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia– Liceità– Informazione rilevante– Grado e supporto dell’informazione. Il combinato disposto degli artt. 4 Lett. A e C Direttiva 2006/114/CE pubblicità ingannevole e comparativa e 7 § § .1-3 Direttiva 2005/29/CE pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che può essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in discussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l’operatore pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell’insegna dell’operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti. Spetta al giudice del rinvio, per valutare la liceità di una simile pubblicità, verificare se, nel procedimento principale, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddisfi il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, dall’altro, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità, in particolare di quelle relative ai negozi dell’insegna dell’operatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima. Il caso riguarda una campagna pubblicitaria aggressiva promossa da una catena di supermercati francesi, nota a livello internazionale, contro un competitor nell’evidenziare di avere i prezzi più bassi, circa un’ampia gamma di prodotti di grandi marche, rispetto al concorrente, prometteva il rimborso del doppio della differenza se il consumatore avesse trovato un prezzo più basso. Sul sito web in caratteri piccolissimi si spiegava che la promozione era valida solo in alcune tipologie dei suoi punti vendita e che i prezzi della rivale erano stati presi solo nei punti super , non anche negli hyper , in cui erano più convenienti. La tipologia e la dimensione dei punti vendita in cui erano stati rilevati i prezzi alla base della promozione erano diversi, sì che la pubblicità risultava ingannevole per un consumatore medio e, quindi, rientrava tra le pratiche commerciali scorrette EU C 2011 299, 2010 696 e 2001 566 .