RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO ILNSEHER C.GERMANIA 2 FEBBRAIO 2017, RICcomma 10211/12 E 27505/14 MISURE DI SICUREZZA DETENZIONE PREVENTIVA PROLUNGAMENTO RETROATTIVO. Criminale pericoloso per la società giusta la retroattività della detenzione preventiva per curarlo. Fu condannato per un omicidio brutale a sfondo sessuale commesso quando aveva 19 anni. Giudicato pericoloso perché affetto da gravi fantasie sessuali, sadismo traeva piacere sessuale dall’omicidio e perciò, quando stava per finire di scontare la sua pena, nel luglio del 2008, fu messo in detenzione provvisoria di sicurezza, prolungata retroattivamente l’anno successivo. Ricorse contro questo ordine che fu inizialmente annullato, ma nei successivi gradi non solo fu confermato, ma si dispose anche il suo ricovero in un ospedale psichiatrico per essere sottoposto alle dovute terapie. Vani i ricorsi alla Consulta. La CEDU, convalidando la prassi tedesca, evidenzia come la contestata misura fosse temporanea e giustificata dal reale e grave pericolo sociale rappresentato dal ricorrente, considerato in grado d’intendere e volere ai sensi dell’art. 5 Cedu, perché uccideva volontariamente per sadismo sessuale fu debitamente ricoverato in un centro medico per essere curato e riabilitato, perciò questa detenzione retroattiva non può essere considerata come una pena ai sensi dell’art. 7 nulla poena sine lege Cedu. Le decisioni nei suoi confronti avevano solide basi legali e giurisprudenziali, sono state prese in modo rapido e sono state rispettate le sue garanzie processuali, sì che non risultano violati gli artt. 5, 6 e 7 Cedu Bergman c. Germania del 7/1/16, Idalov c. Russia [GC] del 22/5/12 e Ganci c. Italia del 2003 . SEZ. III CASO NAVALNYY comma RUSSIA 2 FEBBRAIO 2017, RICcomma 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 E 43746/14 DIRITTO A MANIFESTARE CONTRO IL REGIME LIBERTÀ DI RIUNIONE SANZIONI PUNITIVE. Tutti hanno diritto a manifestare pacificamente. Noto blogger anti regime fu arrestato per 7 volte trattenuto per varie ore e talvolta messo in custodia cautelare , anche più volte nello stesso giorno, tra l’ottobre 2012 ed il 24/2/14 mentre partecipava a manifestazioni di varia natura sui brogli elettorali, contro l’insediamento del Presidente, contro la tortura e la repressione attuata dal regime ed altri temi di attualità asseritamente per aver violato il codice di condotta degli eventi in luoghi pubblici ed altre norme amministrative fu sempre condannato, anche ad una settimana di carcere. La CEDU ravvisa una violazione degli artt. 5, 6 solo per sei condanne e 11 Cedu. In estrema sintesi l’interruzione delle manifestazioni, l’arresto e la custodia detentiva, in assenza dei presupposti legali interni e previsti dall’art. 5 Cedu per giustificare le restrizioni alla libertà personale, erano finalizzate solo ad impedire alle opposizioni di esprimere il proprio dissenso contro il regime per la CEDU questi mezzi repressivi stanno diventando una routine, seppur con l’effetto paradossale di dare vasta eco sui media internazionali ai contestatori. L’art. 11 tutela le riunioni ed i picchetti, seppure non autorizzati, purché pacifici non è possibile disperdere la folla se non vi sono comprovate ragioni di ordine pubblico o la manifestazioni pacifica degeneri in violenze. Infine i giudizi amministrativi sono stati sommari, basati solo sulle prove prodotte dalla polizia e, perciò, in violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi Frumkin c. Russia del 5/1/16 e Kudrevičius e altri c. Lituania [GC] del 15/10/15 . SEZ. II CASO HASAN TUNC ED ALTRI C.TURCHIA 31 GENNAIO 2017, RIC.19074/05 EQUO PROCESSO SOGLIA MINIMA DEL VALORE DELLA CAUSE SOTTRAZIONE DI BENI EREDITARI. Il rifiuto delle Corti di correggere un palese errore di valutazione viola l’equo processo. Sono tre fratelli che impugnarono la cessione di due immobili della madre ai due figli di primo letto, risalente a cinquanta anni prima della morte della donna e dell’azione. I ricorrenti, bambini o non ancora nati all’epoca della transazione, sostenevano che si trattasse di una vendita simulata per sottrarre questi beni all’asse ereditario, ma l’azione fu sempre rigettata perché le Corti commisero un errore di valutazione malgrado fosse stato richiesto un supplemento di C.U. ai ricorrenti, dato che il valore era superiore a quello da loro dichiarato, a loro avviso non raggiungeva la soglia minima di legge per poter esperire un’azione civile. In realtà era ben superiore a tale soglia, ma le Corti rifiutarono sempre di correggere l’errore. Per la CEDU c’è stata una violazione dell’art. 6 § .1 sotto il profilo del mancato accesso alla giustizia e dell’eccessiva durata delle procedure. Rileva che se le regole procedurali termini, prescrizioni, condizioni per proporre l’appello etc. , finalizzate alla certezza del diritto ed alla buona amministrazione della giustizia, vengono applicate con eccessivo formalismo o troppa flessibilità, ostacolano la risoluzione di una causa nel merito, ledendo il diritto di accesso alla giustizia. Costituisce, perciò, un eccessivo formalismo ed un’esegesi troppo rigorosa delle norme di rito l’aver respinto i gravami dei ricorrenti ed aver rifiutato loro la possibilità di esperire un’azione di correzione dell’errore era palese che il valore della causa, così come riconteggiato dal Tribunale, era ben superiore alla soglia minima, tanto che erano state addebitate ulteriori somme ai ricorrenti Sodan c. Turchia del 2/2/16 e Reichmann c. Francia del 21/7/16 in rassegna .