RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 73, C-392/15 1 FEBBRAIO 2017 ISCRIZIONE AD UN ALBO PROFESSIONALE IN UN ALTRO STATO DELL’UE LIMITI. Notai Libertà di stabilimento Requisito di cittadinanza partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri. Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49TFUE. La CGUE ha già emesso condanne analoghe contro Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania, Grecia e Lettonia EU C 2011 334-336, 338-340 e 2015 577 e 239 –relativa agli architetti nelle rassegne del 24/9 e 8/5/15 porre come condizione per l’accesso ad una professione od ad un’attività lavorativa il possesso della cittadinanza dello Stato ospitante è una discriminazione basata sulla nazionalità. Il fatto che il notaio possa emettere decreti ingiunti per il recupero crediti in via stragiudiziale, non implica che svolga le stesse funzioni di un giudice ed abbia il potere di amministrare la giustizia tutto dipende dalla volontà del debitore che può opporsi in questo caso l’ingiunzione diventa esecutiva o saldare il debito. La sua attività contratti, registrazione di atti, successioni, autentica di firme etc. si basa, infatti, sulla volontà delle parti ed essendo un libero professionista che lavora in un regime di concorrenza i clienti sono anche liberi di scegliere a quale notaio rivolgersi. Da ciò si evince che le sue attività non possono essere parificate all’esercizio di pubblici poteri esulandovi. EU C 2017 71, C-573/14 31 GENNAIO 2017 RICHIESTA DI STATUS DI RIFIUGIATO RIFIUTO LOTTA AL TERRORISMO PRECEDENTE CONDANNA PENALE. Asilo– Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Esclusione dallo status di rifugiato – Nozione di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Portata – Membro dirigente di un’organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico– Esame individuale. L’articolo 12 § .2 Lett. C direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di rifugiato ivi prevista, non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all’articolo 1 § .1 della Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. L’articolo 12 § § . 2 Lett. C e 3 devono essere interpretati nel senso che atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, come quelli per i quali il resistente nel procedimento principale è stato condannato, possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito che l’interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto di terrorismo, quale precisato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi dell’ONU, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell’accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso. Il ricorrente è un marocchino condannato in Belgio a sei anni di reclusione per vari reati quali la partecipazione era un dirigente ad un gruppo terroristico GIMC , per essere un clandestino e per altri atti finalizzati a supportare il gruppo passaporti falsi, reclutamento di volontari da spedire a combattere in Iraq . Gli fu negato, perciò, lo status di rifugiato anche se il rifiuto si basava sulla mera adesione ad un gruppo terroristico, senza addebitargli la commissione o la partecipazione ad uno specifico atto terroristico. Non sarebbero stati dimostrati né un principio di atto preciso rientrante in tale tipologia di reato a carico del GICM, né la sussistenza di una sua condotta personale che facesse sorgere la sua responsabilità individuale nel compimento di un tale atto . Per la Commissione belga per la soluzione delle controversie con gli stranieri nessuno degli atti per il quale era stato condannato era di gravità tale da rientrare nozione di atti contrari alle finalità e ai principi dell’ONU e il diniego era illecito. Per la CGUE, invece, è lecito questa nozione, infatti, non è limitata ai soli atti di terrorismo, come si evince anche dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU numero 2178/14 ha espresso la sua grave preoccupazione per la minaccia terribile e crescente costituita dai combattenti terroristi stranieri e per come le cellule facciano circolare tra gli Stati combattenti di ogni nazionalità e le risorse necessarie . Ergo è giusto estendere il rifiuto di concedere tale status ai soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto od equipaggiamento a favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo, segnatamente, di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo , come nella fattispecie le attività per il quale era stato condannato erano a carattere internazionale e finalizzate al supporto del GIMC EU C 2010 661, 2016 256 e 630 nella rassegna del 9/9/16 .