RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 39, C-640/15 25 GENNAIO 2017 MAE CONSEGNA DEL RICERCATO/CONDANNATO IMPOSSIBILITÀ PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale –Termine per la consegna del ricercato – Possibilità di concordare più volte una nuova data di consegna– Resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna – Forza maggiore. L’articolo 23 § .3 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordano una nuova data di consegna in forza di tale disposizione, qualora la consegna del ricercato, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita dalla resistenza ripetutamente opposta dal medesimo, sempreché, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile, per tali autorità, prevedere siffatta resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Gli artt. 15 § .1 e 23 devono essere interpretati nel senso che le stesse autorità continuano ad essere tenute a concordare una nuova data di consegna in caso di scadenza dei termini fissati da questa ultima norma. La pregiudiziale relativa a questo caso si basa sull’impossibilità delle autorità irlandesi di consegnare a quelle Lituane un uomo colpito da due MAE, perché questi veniva allontanato dal volo per la resistenza opposta all’estradizione. La CGUE chiarisce che il diritto dell’UE non pone alcun limite al numero di tentativi di consegna finché questa non va a buon fine. Inoltre precisa che il legislatore dell’UE per forza maggiore intende circostanze anormali, imprevedibili ed estranee a colui che le invoca. Nella fattispecie la resistenza opposta dal ricercato/condannato poteva essere una circostanza estranea ed anomala, ma non certo imprevedibile. Quanto alla condizione secondo cui una circostanza può essere riconosciuta come forza maggiore solo nell’ipotesi in cui le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, va rilevato che le autorità interessate dispongono di mezzi che, nella maggior parte dei casi, consentono loro di superare la resistenza opposta da un ricercato. Pertanto, non può escludersi che, per far fronte alla resistenza opposta dalla persona ricercata, tali autorità facciano ricorso a determinate misure coercitive, alle condizioni previste dal diritto nazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali di tale persona .In ogni caso la CGUE rileva che non può essere del tutto escluso che, a causa di circostanze eccezionali, risulti oggettivamente che la resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna non potesse essere prevista dalle autorità interessate e che le conseguenze della medesima sulla consegna non potessero essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità. In tale ipotesi, troverebbe applicazione la regola sancita dall’articolo 23 § .3 prima frase .Su questo stesso tema oggi è uscita anche la EU C 2017 37, C-582/15 sulla nozione di sentenza definitiva ai fini dell’esecuzione del MAE. EU C 2017 28, C-344/15 19 GENNAIO 2017 IVA PEDAGGIO AUTOSTRADALE RISCOSSO DA UNA PA PEDAGGIO SU ALTRE STRADE RISCOSSO DA PRIVATI CONCORRENZA. Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio– Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità– Presenza di operatori privati– Distorsioni della concorrenza di una certa importanza– Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale. L’articolo 13 § . 1 comma II Direttiva 2006/112/CE , relativa al sistema comune d’IVA, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali. La pregiudiziale è stata sollevata da un giudice irlandese nell’ambito di una lite tra il fisco ed un ente equivalente alla nostra Anas, sino ad allora esonerato in forza dell’articolo 13 comma I dal versare l’IVA EU C 2010 171, 2015 733 e 635 nella rassegna del 29/1/16 . Per il fisco, invece era dovuta in quanto poteva creare una distorsione del mercato con gli operatori privati che gestivano altre strade a pagamento che invece la versavano invocava l’eccezione di cui all’articolo 13 comma II. Per la CGUE, concordando de facto con la difesa dell’ente, non c’è concorrenza effettiva né potenziale né reale per una pluralità di fattori le diverse strade a pedaggio d’Irlanda, in quanto sufficientemente distanziate le une dalle altre, rispondono ad esigenze diverse dal punto di vista del consumatore e, quindi, non sono in concorrenza tra loro l’entità del pedaggio non influenza la scelta del consumatore medio nel percorrere una strada piuttosto che un’altra è difficile che un operatore privato possa accedere a questo mercato etc.