RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III CASO TERENTYEV C. RUSSIA 26 GENNAIO 2017, RIC.25147/09 DIFFAMAZIONE A MEZZO WEBTUTELA DELL’IMMAGINE DEL TERZO E DELLA LIBERTÀ DI CRITICA. Non si può giudicare se è stata lesa l’altrui immagine da poche frasi estratte dal brano. È un critico e musicista jazz che sul suo sito web espresse critiche pesanti contro un locale festival jazz e sul suo direttore, ironizzando pesantemente sul suo cognome. Fu condannato per diffamazione, avendo leso la reputazione e l’immagine, anche professionale, di quest’ultimo fornendo informazioni negative al pubblico su di lui come persona, musicista e professore. Violata la libertà d’espressione del ricorrente articolo Cedu non ci sono ragioni sufficienti e pertinenti a giustificare questa illecita interferenza da parte dei giudici nazionali perché non hanno applicato norme conformi ai principi sanciti dall’articolo Cedu o non hanno fatto una corretta valutazione dei pertinenti fatti. Infatti non hanno fatto alcuna distinzione tra giudizi di fatto e di valore, come prescritto dall’articolo , non si sono posti il problema se fosse stato un tema di pubblico interesse o meno e si sono limitati a valutare alcuni estratti dal pezzo, anziché lo stesso nella sua interezza. Non c’è stato, quindi, alcun equo bilanciamento degli interessi in gioco Delfi As c. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15 . La deroga all’articolo è stata ravvisata anche nella condanna per diffamazione di un cronista e di un editore per aver definito un’attrice, messa a capo di un dipartimento del Ministero della cultura, quale totalmente sconosciuta , anche perché nel complesso il pezzo contestato era a lei favorevole Kapsis et Danikas c. Grecia del 19/1/17 inserito nei factsheets Protection of reputation . SEZ. IV CASO LIATUKAS C. LITUANIA 24 GENNAIO 2017, RIC.27376/11 TUTELA DEI CREDITORIRIFIUTO DELL’EREDITÀ- ACCETTAZIONE TACITACONSEGUENZE DEGLI ERRORI DEL G.O. Spetta alla parte lesa ricorrere contro l’errore di un giudice, non alla CEDU. La ricorrente lamenta un errore della CDA di appello che, a suo avviso, ha comportato un peggioramento della sua situazione in deroga all’equo processo nella causa che la vedeva opposta ai suoi creditori. Questi infatti avevano chiesto e parzialmente ottenuto, in prime cure, l’annullamento della sua rinuncia all’eredità della madre con devoluzione alla sorella ed alla nipote. Il Tribunale, malgrado l’appello dei creditori fosse stato presentato tardivamente, lo ha inoltrato insieme a quello della ricorrente, presentato nei termini di legge la CDA non ha dichiarato la tardività del ricorso avversario ed ha accolto le loro pretese, sostenendo che la donna avesse, in realtà, sempre goduto dell’eredità e che la rinuncia era simulata per sottrarre beni alle pretese dei creditori. La S.C. respinse il suo ricorso contro questo vizio. Esclusa la violazione del diritto all’equo processo. La CEDU non ha competenza a decidere sugli errori di fatto, di diritto e di valutazione delle Corti interne, salvo che essi siano grossolanamente arbitrari o si traducano in casi di denegata giustizia, ledendo così le libertà ed i diritti garantiti dalla Cedu Scordino c. Italia n. 1 [GC] del 2006 e Bochan c. Ucraina n. 2 [GC] nella rassegna del 6/2/15 Nella fattispecie la ricorrente avrebbe potuto sollevare l’eccezione di inammissibilità durante l’appello e la sentenza presso la S.C. non è stato violato, perciò, il suo diritto alla parità delle armi ex art. 6 Cedu. SEZ.I CASO KARAPETYAN ED ALTRI C. ARMENIA 17 NOVEMBRE 2016, RIC.59001/08 LIBERTÀ DI CRITICACONTESTAZIONI POLITICHE AL GOVERNOLICENZIAMENTO ILLECITO. I funzionari statali riflettano bene prima di criticare il Governo lecito il licenziamento. Sono quattro alti funzionari del Ministero degli esteri licenziati ingiustamente perché avevano criticato il Governo dopo le elezioni presidenziali del 2008.Appoggiarono diversi ambasciatori che assieme ad altri funzionari 300 persone avevano firmato un documento in cui denunciavano brogli elettorali, l’assenza del rispetto delle libertà fondamentali e chiedevano elezioni più eque. Si noti che persino l’Assemblea parlamentare del COE con la Risoluzione 1609/08 si era lamentata delle carenze nel ripristinare la fiducia nei cittadini dopo gli scontri tra polizia e manifestanti durante dette elezioni. Tutti i ricorsi contro la revoca furono vani l’appoggio alla manifestazione di protesta e le critiche erano state pronunciate nel pieno delle loro funzioni, in un contesto di critica politica sì che in base alla Costituzione la revoca era legittima. La CEDU concorda nell’escludere la violazione dell’art. 10 Cedu. La pubblica amministrazione deve avere un ruolo neutro, sì che i pubblici funzionari pur avendo tutto il diritto alla critica politica, devono accettarne le giuste restrizioni imposte dallo Stato per difendere questo ruolo. I motivi e la procedura di revoca sono stati legiferati e previsti anche dalla Costituzione in modo chiaro ed esauriente più propriamente rispettano le esigenze di prevedibilità e %& lt %& lt precisione& gt & gt richieste dalla Cedu , sì da rispettare la certezza del diritto e pur essendo una pena severa non è sproporzionata in relazione ai fini legittimi perseguiti Baka c. Ungheria [GC] del 23/6/16 e Dedecan ed OK c.Turchia nella rassegna del 25/9/15 .