RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V DIMOVA E PEEVA comma BULGARIA 19 GENNAIO 2017, RIcomma 20440/11 DIVIETO D’ESPATRIO LIMITI AL DIRITTO DI VISITA PRESI INAUDITA ALTERA PARTE. Lecito negare l’espatrio del minore se lede i diritti di visita e la madre non può offrirgli stabilità all’estero. Sono madre e figlia minorenne la donna chiese la concessione di un passaporto internazionale senza il consenso del padre per poter espatriare in Inghilterra, ricongiungendosi col nuovo marito con cui la figlia aveva un forte legame. Gli fu negato perché, non avendo chiesto la modifica degli accordi di affidamento, ledeva il diritto di visita del padre. Fu concesso una volta raggiunto l’accordo tra i genitori si sentono per telefono, via Skype e la ragazza soggiorna dal padre durante l’estate . Esclusa la violazione dell’articolo 8 Cedu.Le Corti interne sono le uniche delegate a risolvere la lite, valutando una pluralità di fattori emotivi, psicologici, medici etc. per bilanciare equamente gli interessi in gioco, stante la prevalenza del benessere del minore. Ergo la madre doveva dimostrare di avere una residenza fissa e mezzi sufficienti a provvedere alle esigenze della figlia. Inoltre detto divieto è principalmente preordinato a prevenire ed evitare casi di interntional child abduction ed a tutelare i diritti di visita del padre che deve essere sempre informato dei procedimenti di rilascio nell’analogo caso Gakharia c. Georgia del 17/1/17 la mancata notifica degli atti e della decisione ha comportato una lesione dei diritti processuali del padre ex articolo 6 Cedu . I principi di diritto ed il quadro normativo internazionale sono meglio analizzati nel caso Penchevi c. Bulgaria del 10/2/15. SEZ.III CASO A.H. ED ALTRI comma RUSSIA E 17 GENNAIO 2017, RICcomma 6033/13 + ALTRI 16 TUTELA DEI MINORI BLOCCO DELLE ADOZIONI RAPPORTI TRA STATI. Interdire l’adozione dei bambini russi, solo perché avanzata da cittadini americani, è una discriminazione illecita. Dopo l’approvazione della Magnitsky Act severe sanzioni a funzionari russi sospettati di aver violato i diritti umani , la Russia per ritorsione bloccò, facendo decadere le pratiche pendenti all’1/1/13 vigenza della relativa legge , tutte le adozioni promosse dai cittadini americani la vicenda fu stigmatizzata dagli USA, dall’OSCE, da altre ONG e dai media internazionali. I ricorrenti sono 45 americani che agiscono a nome proprio e per conto di 27 bambini russi affetti da gravi patologie e non adottabili in patria lamentano la discriminazione e ritengono lesi i legami con i bimbi dato che le pratiche erano in stadio avanzato e si era instaurato un forte legame tra loro. Violato il combinato disposto degli articolo 14 ed 8 Cedu. Infatti questa interdizione di adottare bambini russi, essendo retroattiva, sistematica, adottata indipendentemente dallo stadio delle pratiche e dalle circostanze di ogni caso, basata solo sulla nazionalità dei ricorrenti è una discriminazione illecita e sproporzionata rispetto agli obiettivi prefissi dal Governo. Non è però una misura in contrasto con l’articolo 3 Cedu perché i bimbi avevano ricevuto cure adeguate anche in Russia. Inserito nei factsheets parental rights. SEZ. IV CASO J. ED ALTRI comma AUSTRIA 17 GENNAIO 2017, RIcomma 58216/12 TUTELA DEI LAVORATORI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO TRATTA DEGLI ESSERI UMANI. La Cedu non è applicabile a fatti commessi all’estero da stranieri corretto l’operato dell’Austria. Sono tre filippine assunte come colf o ragazze alla pari da una famiglia impiegate anche presso loro stretti congiunti residente a Dubai. Lamentano uno sfruttamento del loro lavoro orari massacranti dall’alba a mezzanotte ed oltre , minacce, violenze fisiche e verbali i datori avevano requisito i loro passaporti, non pagavano il magro stipendio né versavano i contributi previdenziali. In vacanza a Vienna, dopo aver perso di vista un figlio dei datori allo zoo, subirono l’ennesima angheria e li denunciarono alle autorità locali che aprirono un’indagine tutto fu archiviato perché erano fatti commessi da stranieri all’estero e sui quali non avevano alcuna giurisdizione. In seguito, però, i ricorrenti ottennero asilo ed un permesso di soggiorno in Austria. Inserito nei factsheets Trafficking in human beings . Escluse deroghe agli articolo 3 e 4 divieto di lavoro forzato Cedu. Infatti l’Austria non ha accordi di collaborazione giudiziaria con gli Emirati Uniti e la denuncia alla polizia era avvenuta parecchio tempo dopo che i datori avevano lasciato il paese l’articolo 4 non prevede una giurisdizione universale sulla tratta di esseri umani commessa all’estero Jeronovičs v. Lettonia [GC] nella rassegna dell’8/7/16 e Maiorano ed altri c. Italia del 15/12/09 . L’Austria però ha assolto ai suoi doveri positivi e negativi imposti dalla Cedu ha investigato sul caso, le ricorrenti sono state assistite da ONG pagate dallo Stato, interrogate da poliziotti che avevano ricevuto una specifica formazione, hanno ottenuto un permesso di soggiorno e la loro posizione lavorativa è stata regolarizzata. Infine, a loro ulteriore tutela, < < è proibito divulgare le loro informazioni personali> > . Si segnala l’ampio approfondimento sulle leggi internazionali contro lo sfruttamento del lavoro e la tratta degli esseri umani, contenuto soprattutto nelle opinioni concordanti in calce alla sentenza. Sempre sull’articolo 3 Cedu si veda la GC Hutchinson c. Regno Unito v. rassegna del 6/2/15 del 17/1/17 come in primo grado ha confermato la piena compatibilità tra i precetti di questa norma e l’ergastolo, mentre il 24/1/17 la GC si pronuncerà sul caso Khamtokhu e Aksenchik c. Russia ric.60367 sulla possibile discriminazione del divieto di condannare all’ergastolo donne, minori di 18 anni al momento della commissione del reato ed over 65 alla pronuncia del verdetto.