RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 977, C-539/15 21 DICEMBRE 2016 TUTELA DEI LAVORATORI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RICHIESTA DI ESPERIENZA MINIMA. Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –Discriminazione fondata sull’età – Contratto collettivo di lavoro – Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo – Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età. L’art. 2 § § .1 e 2 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, come quello oggetto del procedimento principale, in base al quale ad un impiegato, che beneficia del computo dei periodi scolastici ai fini del suo inquadramento nel regime retributivo, si applica un prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo, laddove tale prolungamento si applichi a tutti gli impiegati che beneficiano del computo di tali periodi, ivi incluso, in maniera retroattiva, a quelli che abbiano già raggiunto i livelli successivi. È così esclusa ogni forma di discriminazione anche indiretta dato che il criterio dell’esperienza minima non ha alcun legame con l’età del dipendente il fatto che questo limite interessi soprattutto quelli più giovani non è discriminatorio, poiché detti periodi scolastici vengono computati indipendentemente dall’età del lavoratore al momento dell’assunzione EU C 2014 2359 e 2012 329 . Sempre sulla tutela del lavoro si veda anche l’odierna EU C 2016 972, C-201/15 sui limiti imposti dalla legge greca ai licenziamenti collettivi il diritto dell’UE non impedisce che uno Stato si opponga agli stessi nell’interesse della protezione dei lavoratori e dell’occupazione, purché la relativa normativa nazionale la legge greca chiede un’obbligatoria e previa autorizzazione statale sia tesa a conciliare ed a bilanciare equamente la protezione dei lavoratori e dell’occupazione e le libertà di stabilimento e d’impresa. Inoltre i criteri giuridici, che l’autorità competente deve applicare per potersi opporre a detto piano di licenziamenti, non possono essere formulati in modo generico ed impreciso. Sempre sul riconoscimento e l’illeceità delle trattenute sulla pensione si rinvia alle EU C 2016 802 e 820 del 26 e del 27/10/16. EU C 2016 675 E 674 C165/14 E 304/14 13 SETTEMBRE 2016 IMMIGRAZIONE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DI UN MINORE CON CITTADINANZA DELL’UE. Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali, negato per questo motivo, dalla normativa nazionale – Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni cittadini dell’UE nella fattispecie di due diversi Stati membri ed a suo totale carico Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’UE allontanamento indiretto – Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino. L’art. 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’UE avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante. L’art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’UE, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’UE. Osta, poi, alla normativa di uno Stato membro che prescriva l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell’UE, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell’UE. Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Nel valutare tale pericolosità il giudice interno dovrà prendere in considerazione vari elementi e bilanciare gli interessi pubblici con quelli individuali dell’estradando interesse superiore del minore, principio di proporzionalità, tutela dei valori di cui la CGUE assicura il rispetto etc. . I principi di diritto sottesi alle fattispecie erano già stati codificati dalle EU C 2016 84, 2013 645,2012 691 e 2011 734.