RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.IV CASO VERLAGSGRUPPE NEWS GmbH comma AUSTRIA 25 OTTOBRE 2016, RIcomma 60818/10 LIBERTÀ DI STAMPA E DI CRITICA CRAC BANCARIO RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’EDITORE. Le pene severe e non debitamente motivate la comprimono, anche quando è potenzialmente lesa la privacy del soggetto del pezzo. È l’editore di un noto settimanale in cui pubblicò un lungo articolo 9 pagg. su il crac di una nota banca della Carinzia del 2004 simile ai nostri casi Banca Etruria o MPS. Il pezzo del 2006 in questione, nel cui titolo c’era una critica all’allora premier, indicava dettagliatamente le perdite subite dalla banca e faceva precisazioni sulle responsabilità, citando il nome di uno dei 3 imputati la cui posizione fu archiviata nel 2008. L’uomo citò in giudizio il ricorrente per aver fatto il suo nome nel pezzo violando così la sua privacy. Con motivazioni contrastanti le sue richieste furono accolte in tutti i gradi di giudizio, anzi la S.comma notò che il suo nome era stato pubblicato quando le azioni penali nei suoi confronti erano ancora in uno stadio molto precoce . Violato l’articolo 10 Cedu le Corti non hanno vagliato i criteri che scriminano il diritto di cronaca pertinenza, veridicità dell’informazioni etc. . Non hanno dimostrato, poi, nel dettaglio come l’articolo, di palese ed incontrovertibile interesse pubblico crac finanziario di una nota banca e sue conseguenze , avesse concretamente leso la vita privata e professionale del denunciante infine la condanna ad un indennizzo di €.3000 ed alle spese di lite non può essere considerata né simbolica né trascurabile Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC] e Bestry c. Polonia nelle rassegne del 13 e del 6/11/15 . In breve le ragioni addotte delle Corti interne erano pertinenti, ma non sufficienti e necessarie in una società democratica a legittimare questa interferenza nella libertà di stampa. La materia poi è regolata dalla Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del COE numero 13/03. SEZ.III CASO BAGDONAVICIUS ED ALTRI comma RUSSIA 11 OTTOBRE 2016, RIC.19841/06 SGOMBRO FORZATO DEI CAMPI ROM PRIVACY EQUO PROCESSO. La demolizione delle case dei Rom e l’esproprio dei loro beni hanno violato il loro diritto alla serenità familiare. Sono un gruppo di varie famiglie di Rom che negli anni ’50 il regime fece coattivamente trasferire in un villaggio di cui occuparono gli edifici, costruirono sui terreni dello stesso, ripopolandolo e ripotandolo a nuovo vigore. In seguito ci furono varie campagne discriminatorie nei loro confronti nel 2001 li invitarono a partecipare alla campagna di sviluppo rurale ed urbano che riguardava il loro villaggio e ne riconobbero la proprietà privata, nel 2002 però lo Stato cambiò idea ed ordinò la demolizione delle loro case e l’allontanamento forzato. Tutti gli sforzi per vedere nuovamente riconosciuti la loro proprietà privata ed i miglioramenti apportati al villaggio furono vani. La CEDU ravvisa in ciò una deroga all’articolo 8 Cedu, anche se esclude che la Russia abbia cercato di ostacolare i ricorrenti nel proporre questo ricorso. Lo sgombero e l’espropriazione non rientrano nei parametri d’interferenza proporzionata, conforme alla legge, necessaria in uno stato democratico. Infatti non hanno effettuato alcuna consultazione con la comunità né sulla possibilità di regolare il nuovo contestato piano di riqualificazione con i loro bisogni né preliminarmente all’allontanamento forzato Winterstein ed altri c. Francia del17/10/13, Orlic c. Croazia del 21/6/11 e Kleyne ed altri c. Olanda [GC]del 2003 . Infine esclude una violazione dell’articolo 1 protocollo 1 perché gli interessi patrimoniali legati al solo patrimonio immobiliare non sono stati considerati così rilevanti da essere inseriti nella nozione di beni tutelati da questa norma. Inserito nei factsheet Roma e Travallers Roma è l’abbreviazione inglese del termine usato per indicare i Rom, nda . SEZ.III CASO TURIEV comma RUSSIA 11 OTTOBRE 2016, RIC.20758/04 PARZIALITÀ DEL PM – RICUSAZIONE PROCESSO MEDIATICO PRESUNZIONE D’INNOCENZA-EQUO PROCESSO. IL PM deve essere discreto le sentenze si emettono in aula e non sulla stampa. Si lamenta della mancata ricusazione del PM del suo processo penale era imputato per omicidio volontario ed incendio doloso , malgrado avesse rilasciato un’intervista in cui, indicando l’inziale del nome ed il suo cognome più correttamente il suo patronimico , de facto anticipando la condanna penale affermava che era l’assassino di una ed il complice nell’uccisione di un’altra vittima. La CEDU ravvisa in ciò una chiara violazione dell’articolo 6 Cedu non solo sotto il profilo dell’equo processo e dell’imparzialità della Corte, ma soprattutto sotto quello della deroga al principio della presunzione dell’innocenza. Il PM, visto il ruolo che ricopre ed il dovere di ispirare fiducia nella giustizia nel popolo, deve essere molto discreto ed accorto quando si approccia ai media. Può rivelare alla stampa notizie sulle indagini relativamente a sospetti, arresti ed eventuali confessioni, purché ciò sia fatto con circospezione ed in modo discreto. Si noti che persino il superiore ha trovato l’intervista immorale Daktaras c. Lituania del 2000 ed Allenet de Ribemont c. Francia del 10/2/95 . In breve il problema non è averla rilasciata alla stampa, ma aver ingenerato nella collettività la convinzione che il ricorrente fosse colpevole, influenzando così anche l’esito del processo.