RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 949, C-238/15 14 DICEMBRE 2016 LAVORATORI FRONTALIERI - DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO - DISCRIMINAZIONE. Libera circolazione delle persone Parità di trattamento Vantaggi sociali Sussidio economico per studi superiori Condizione per gli studenti non residenti nel territorio dello Stato membro interessato di essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato la loro attività lavorativa in tale Stato membro per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni Discriminazione indiretta Giustificazione Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore Congruità Proporzionalità. L’art. 7 . 2 Regolamento UE n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori per gli studenti non residenti al requisito che, alla data della domanda di sussidio economico, almeno uno dei loro genitori abbia lavorato in tale Stato membro per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni, ma non prevede un siffatto requisito per gli studenti residenti nel territorio di detto Stato membro, al fine di promuovere l’incremento della percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore. La EU C 2016 955 C-401-403/15 del 15/12/16 ha esteso questo diritto anche ai c.d. figli acquisiti il legame di filiazione non si definisce sotto il profilo giuridico, bensì sotto quello economico, sì che il sussidio può essere rivendicato dal c.d. genitore acquisito che contribuisce al suo mantenimento. Questo requisito, vigente all’epoca dei fatti analizzati dalla fattispecie, era stato introdotto a seguito della EU C 2013 411, ma è stato abrogato nel luglio 2014 attualmente è di un quinquennio nell’arco dei sette anni precedenti la domanda. Per accedere al welfare di uno Stato membro in cui non si ha la residenza il diritto UE chiede la presenza di uno stretto collegamento col paese erogante il beneficio, considerando fini legittimi, per imporre eventuali limitazioni, le volontà d’incrementare il numero di cittadini titolari di diplomi di istruzione superiore e di contrastare il c.d. turismo delle borse di studio. Per la CGUE l’accesso al mondo del lavoro in uno Stato diverso da quello di residenza %& lt %& lt determina, a= ai= avvalersi= con= consentir= del= della= detto= di= idoneo= il= in= integrazione= lavoratori= linea= loro= natura= nazionali= nella= nesso= principio= riferimento= rispetto= sociale= sufficiente= trattamento= vantaggi= & gt & gt come quello in esame, per altro erogato direttamente al figlio. Il lavoratore frontaliero lavorando stabilmente nel paese ospitante contribuisce alla sua economia nazionale è questo un altro nesso d’integrazione. Alla luce di ciò i requisiti di residenza e di continuità del lavoro richiesti dalla legge lussemburghese de qua costituiscono discriminazioni indirette perché eccedenti quanto necessario per conseguire detti fini legittimi. I genitori del richiedente tutti e tre sono i ricorrenti di questo caso hanno lavorato nello Stato erogante per un considerevole lasso di tempo e ciò non può essere inficiato da brevi e momentanee interruzioni il rifiuto è illegittimo e discriminatorio EU C 2012 346 e 2007 438 . EU C 2016 927, C-686/15 7 DICEMBRE 2016 TARIFFE DELL’ACQUA - RECUPERO MOROSITÀ - CRITERI DI CALCOLO. Ambiente Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque Recupero dei costi relativi ai servizi idrici Calcolo dell’importo dovuto dal consumatore Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo. La Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall’interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume. La legge croata in esame presenta analogie con la nostra %& lt %& lt prevede acqua= afferenti= agli= ai= al= alla= allacciamento= alle= analisi= anche= approvvigionamento= calcolata= che= comprenda= consumato= consumatore= corrispondente= costi= dati= degli= dei= del= della= di= e= efficienza= fatturato= fissa= funzione= idrici= idrico= il= immobili= in= lettura= ma= mantenimento= manutenzione= non= oneri= opere= parte= particolare= potabile= prezzo= queste= realmente= servizi= soltanto= taratura= trattamento= una= variabile= volume= & gt & gt . Si considerino anche altri due principi che devono essere presi in considerazione in questi casi %& lt %& lt chi inquina= paga= & gt & gt e gli utenti/consumatori devono usare le risorse idriche in modo efficiente, sì che gli Stati devono adottare tariffe che incentivino quest’ultimo fine e raggiungano gli scopi sopra indicati EU C 2014 2202 e 2006 749 . L’UE impone l’onere di recupero dei crediti derivanti da costi dei servizi idrici in questa ottica la legge croata è compatibile e rispettosa del diritto dell’UE in materia.