RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO M.P. comma FINLANDIA 15 DICEMBRE 2016, RIC.36487/12 TUTELA DEI MINORI ABUSI SESSUALI DIRITTO DI AUDIZIONE DEL MINORE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. Una madre ha il dovere di proteggere la figlia dal rischio di presunti abusi illecita la sua condanna per diffamazione. Durante la separazione dal marito, accusato di essere violento, dopo il terzo incontro della figlia di 3 anni col padre senza supervisione, notò comportamenti sintomatici di possibili abusi sessuali la bimba le raccontò cosa faceva col padre, improvvisamente era ansiosa, nervosa ed usava un linguaggio volgare. In via confidenziale fece una telefonata ad un’assistente sociale che allertò la polizia. Sollecitò spesso, anche con ricorsi amministrativi, la polizia ed i giudici perché sentissero la minore e per fare le dovute indagini, ma fu tutto vano. Finì condannata penalmente per diffamazione su denuncia del padre dato che non furono trovati segni fisici di violenza e l’accusa di abusi, fu, quindi, archiviata. Tutti i ricorsi contro questa condanna furono vani. Violato l’articolo 10 Cedu. La CEDU rileva come chi agisca in buona fede per tutelare un minore, rientrando nei doveri educativi ed assistenziali di una famiglia Juppala c.Finlandia del 2/12/08 –la ricorrente era la nonna e c’è un’ampia sezione sulle norme internazionali in materia e Guja v. Moldavia [GC] del 2008 debba essere tutelato dal c.d. child effect deve restare indenne dalle conseguenze economiche e penali denunce ed azioni civili d’indennizzo . Le Corti interne, cui è riconosciuto un margine discrezionale in materia, sono venute meno ai loro doveri dovevano analizzare la lite nel contesto della difficile separazione, sentire la bimba e bilanciare equamente l’interesse della minore al suo benessere psico-fisico e quello del padre ad essere tutelato da querele frutto di ritorsioni. Hanno fallito in ciò, sì che c’è stata un’illecita interferenza nella libertà di espressione della donna < < in assenza di bisogni sociali imperiosi> > che la giustificassero per altro questa condanna non è più contemplata dal cpp finlandese e quindi non era necessaria in una società democratica. Nei factsheets Protection of minors. SEZ. III CASO KOLOMENSKYI comma RUSSIA 13 DICEMBRE 2016, RIcomma 27297/07 DETENZIONE CAUTELARE DI UN AVVOCATO PRESUNZIONE D’INNOCENZA. La detenzione troppo lunga, in condizioni proibitive e le deroghe alle garanzie processuali violano la CEDU e le libertà del legale. È un legale nominato curatore amministratore di una società nell’ambito del procedimento per la sua liquidazione giudiziaria e fu condannato per storno di fondi. Lamenta principalmente di essere stato trattenuto in detenzione cautelare dal 1/7/06 al 3/7/07 e di aver ricevuto tardi la notifica dell’interrogatorio. Tutti i ricorsi per annullare questa misura furono vani. La CEDU ha ravvisato plurime deroghe agli articolo 3 da solo ed in combinato col 13, 5 § .1,3 e 4 e 6 § .2 presunzione d’innocenza inserito nei factsheets Detention conditions and treatment of prisoners. Rileva i molti errori commessi dai difensori del legale e le varie carenze ascrivibili alle Corti interne non hanno analizzato la sua situazione personale, hanno vagliato il caso in modo troppo lento ed in assenza del ricorrente e, infine, si sono limitate a redigere decisioni con cui prolungavano questa detenzione con termini stereotipati. Secondo le leggi russe la sua durata massima è di due mesi, ma il ricorrente è stato detenuto per oltre 9 sulla scorta di motivi insufficienti a giustificarla ha subito perciò un trattamento inumano anche per le precarie condizioni di vita nelle carceri Jeronivcs c. Lettonia e Buzadji c. Moldavia [GC] nella rassegna dell’8/7/16 e Labita c. Italia [GC] del 2000 . Riconosciuto un ricco indennizzo. Su temi analoghi a questi la GC ha confermato le sentenze di primo grado nei casi Paposhvili c. Belgio del 13/12/16 rimpatrio di uno straniero gravemente malato e separazione dalla famiglia e Khlaifia ed altri c. Italia del 15/12/16 condizioni di vita nel CIE di Lampedusa già esaminata nella rassegna del 3/9/15 . Infine la GC ha confermato la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 nel caso Bélàné Nagy c. Ungheria è una disabile privata della pensione d’invalidità per una riforma dei parametri legali per ottenerla . SEZ.V CASO L.D. E P.K. comma BULGARIA 8 DICEMBRE 2016, RICcomma 7949/11 E 45522/13 RICONOSCIMENTO DI PATERNITÀ FIGLI GIÀ RICONOSCIUTI DA UN TERZO LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL PADRE BIOLOGICO. Il padre biologico ha diritto al riconoscimento del figlio, anche se già effettuato dal padre sociale. Sono due padri biologici che rivendicano il diritto al riconoscimento della paternità, anche se già effettuata dai padri sociali nel primo caso c’era un sospetto di traffico di minori, dato che la figlia contesa era stata data ad un’altra famiglia . Nel secondo caso è stato ignorato l’esame del DNA che confermava la paternità del ricorrente per la legge interna solo la madre ed il figlio sono legittimati a promuovere l’azione di riconoscimento di paternità. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 8 rinviando ai casi Ahrens e Kaitzor c. Germania del 22/3/12 e Mandet c. Francia nella rassegna del 15/1/16 per quanto attiene al diritto comparato su questo tema molto delicato. Si dà atto della riforma pendente per estendere la legittimazione processuale al padre biologico in casi analoghi alla fattispecie e s’ingiunge alla autorità interne, in collaborazione con il Consiglio dei ministri del COE, di attuare i criteri dettati da questa sentenza, adottando le relative misure individuali e generali hanno il dovere di rimuovere questo ostacolo, che costituisce un’ingerenza sproporzionata ed arbitraria nella serenità familiare degli interessati aspiranti padri e figli e di bilanciare più equamente gli interessi in gioco. Inserito nei factsheets Parental rights.