RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.III CASO GERASIMENKO ED ALTRI comma RUSSIA 1 DICEMBRE 2016, RIcomma 5821/10 E 65523/12 SPARATORIA IN UN CENTRO COMMERCIALE COMPIUTA DA UN PUBBLICO DIPENDENTE - DOVERI DI TUTELA DELLO STATO. Lo Stato è responsabile per le carenze che hanno consentito la follia omicida del poliziotto. È un poliziotto dirigente di un dipartimento del Ministero dell’Interno una mattina prese un taxi e si recò in un centro commerciale ove aprì il fuoco all’impazzata mirando a caso sugli avventori e sui passanti. I tre ricorrenti riportarono varie ferite e danni psicologici permanenti nell’attacco morirono 2 persone e ci furono 20 feriti. L’uomo fu condannato all’ergastolo. Con una decisione speciale sulle carenze all’origine dell’attacco il Tribunale di Mosca denunciò che quando era stato reclutato dalla polizia e poi promosso di grado aveva omesso di informare che sin da bambino soffriva di turbe psiche, l’arma usata nell’attentato era risultata rubata in un altro distretto regionale e si era procurato le munizioni rubandole dall’armeria del suo dipartimento. Fecero richiesta separatamente allo Stato, prima e poi al Mef, per essere indennizzati, ma le cause furono sempre respinte l’attentatore, pur indossando la divisa, non aveva agito nell’ambito delle sue mansioni, era fuori del distretto della tenenza che dirigeva e del suo orario di lavoro ed a loro avviso la richiesta d’indennizzo doveva essere rivolta contro l’autore dell’attacco. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 2 diritto alla vita lo Stato ha precisi doveri di tutela e protezione, sì che deve vigilare attentamente sui suoi poliziotti autorizzati al porto d’armi sin dalla loro selezione. Nella fattispecie c’erano state gravi negligenze, che hanno contribuito al dramma il poliziotto aveva turbe mentali e problemi psico-neurologici noti sin dall’infanzia, ciò nonostante è stato assunto, promosso, gli è stato dato il porto d’armi e consentito libero accesso alle munizioni Gorovenky e Bugara c. Ucraina del 12/1/12, Sašo Gorgiev c. Macedonia del 2012 e Paul ed Audrey Edwards c. Regno Unito del 2002 . Riconosciuto un indennizzo pro capite di €12000 oltre al rimborso delle spese legali e degli oneri accessori. GC CASO LHERMITTE comma BELGIO 29 NOVEMBRE 2016, RIC.34238/09 DECISIONE DELLA GIURIA POPOLARE DIFFORME DA PERIZIA DEL CTU - ASSENZA DI MOTIVAZIONI – EQUO PROCESSO. L’assenza di motivazioni non viola l’equo processo se il suo svolgimento ha consentito all’imputata di comprendere la condanna. Uccise sgozzandoli i suoi cinque figli e tentò il suicidio. La Corte di assise commissionò una prima perizia ad un collegio di tre esperti psichiatri che ravvisarono la sua infermità mentale e l’incapacità di rendersi conto delle sue azioni durante la strage. Fu commissionata un’altra CTU dopo che erano emersi nuovi elementi fu confermata l’infermità mentale prima e dopo la strage e consigliato un lungo ricovero in manicomio. La giuria ciò nonostante non credette alla sua infermità e si pronunciò a favore della sua piena colpevolezza fu condannata all’ergastolo per omicidio volontario premeditato. La corte d’assise motivò solo la parte relativa alla fissazione della pena. Ricorse presso la S.comma che rigettò il gravame precisando le motivazioni sull’ascrivibilità della responsabilità penale degli omicidi. Il 26/5/15 la CEDU aveva escluso ogni deroga all’equo processo, ritenendo anzi rispettate le garanzie processuali della ricorrente. La GC ha confermato questa decisione chiarendo che seppure la giuria abbia risposto alle domande poste dal Presidente della Corte di assise riconoscendo la sua responsabilità per gli infanticidi, senza fornire alcuna motivazione, la procedura seguita ha consentito alla ricorrente di comprendere la sua condanna. Infatti secondo le istruzioni fornite dal Presidente l’istruttoria si è incentrata sulle azioni, lo stato psicologico e sulla personalità della donna al momento degli omicidi, è stata richiesta una nuova perizia al sopravvenire di nuovi elementi, le udienze si sono svolte in contraddittorio e con l’assistenza tecnica di un legale. Il provvedimento con cui era stata fissata la pena forniva alla ricorrente chiari elementi sulle motivazioni che avevano spinto la Corte a ravvisare la sua responsabilità la freddezza e la determinazione nel commettere gli infanticidi ne erano chiari segni Taxquet c. Belgio 13/1/09, Chajol c. Francia del 10/1/13 e Bochan c. Ucraina numero 2 [GC] nella rassegna del 6/2/15 . Oggi la GC ha parzialmente confermato anche la decisione di primo grado sul caso Lupeni Greek Catholic Parish parrocchia greco ortodossa di Lupeni ed altri c. Romania sulla restituzione dei beni ecclesiastici sequestrati durante il regime non c’è stata discriminazione, né violazione dell’articolo 6 per quanto riguarda l’accesso alla giustizia, mentre questa norma non è stata violata limitatamente al mancato rispetto del principio della certezza giuridica esclusa in prime cure ed all’eccesiva durata dei processi.