RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 860, C-453/16 PPU10 NOVEMBRE 2016 MAE - MANDATO DI ARRESTO NAZIONALE EMESSO DALLA POLIZIA - VALIDITÀ. Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Nozione di mandato d’arresto” – Nozione autonoma di diritto dell’Unione – Mandato d’arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell’azione penale. L’art. 8 § .1 Lett. C della Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione giudiziaria , ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d’arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia. Il caso riguarda la richiesta d’estradizione dall’Olanda verso l’Ungheria, ove pendevano procedimenti per due reati commessi dal ricorrente. Orbene tutta la materia si basa sul principio del mutuo riconoscimento che è il fondamento della cooperazione in materia penale. La Decisione impone di dare esecuzione al MAE, indicando i casi di esecuzione non obbligatoria e/o non facoltativa articolo 3-4 bis e sancisce le condizioni tassative da rispettare per dargli esecuzione. L’art. 8 dà la definizione di mandato di arresto. Una delle condizioni necessarie per eseguire il MAE è un valido mandato di arresto basato su una decisione giudiziaria è questo il punto focale dato che nella fattispecie il mandato era stato emesso dalla polizia e non da un’autorità giudiziaria, che però aveva comunque vagliato le circostanze in cui era stato emesso e la legittimità dell’ordine della polizia l’arresto era stato convalidato dal PM il mandato della polizia, così controllato e convalidato, rientra nella nozione di < < decisione giudiziaria> > ex art. 8 perché rispetta l’elevato livello di fiducia tra gli Stati, richiesto dalle norme sul MAE ed i principi dell’equo processo EU C 2016 198 e 385 . EU C 2016 835, C-554/14 8 NOVEMBRE 2016 REINSERIMENTO SOCIALE - REMISSIONE DELLA PENA - REATO COMMESSO ALL’ESTERO-ESTRADIZIONE. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto applicabile all’esecuzione della pena – Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione – Effetti giuridici delle decisioni quadro – Obbligo di interpretazione conforme. L’art. 17 § § . 1 e 2 della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’UE, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena. Il diritto dell’UE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente a detta decisione quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’UE. Come si evince dal terzo pilastro art. 34 § .2 Lett. B < < gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’UE, adottati in base al Trattato UE prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati> > la Decisione quadro ha e continua ad avere efficacia immediata dato che non è stata né abrogata né annullata. In base ad essa le condizioni per l’esecuzione della pena sono stabilite dallo Stato dell’esecuzione che deve, però, rimettere i periodi di detenzione scontati nello Stato di emissione. La pregiudiziale risolta con questo caso riguarda per l’appunto la possibilità di riconoscere uno sconto della pena in base al diritto dello Stato d’esecuzione Bulgaria , anche se questa remissione non era stata concessa in base al diritto dello Stato d’emissione Danimarca . Nella fattispecie il diritto danese negava una riduzione di pena al ricorrente relativa al periodo di lavoro svolto in carcere EU C 2016 198, 278 e 514 questa ultima, per altro, è nei confronti di questo stesso ricorrente .