RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO POLIMERKONTEYNER, TOV C. UCRAINA 24 NOVEMBRE 2016, RIC.23620/05 ATTRIBUZIONE DOLOSA DI CODICI DOGANALI ERRATI RIPETIZIONE DELL’ INDEBITO -MANCATO INDENNIZZO. Ditta costretta ad agire giudizialmente contro le sistematiche carenze dello Stato violati i suoi diritti economici. Le autorità doganali attribuirono codici errati ad alcune merci, soprattutto ad una particolare stoffa, importate da questa società, sì che pagò tasse più elevate del dovuto. Malgrado le numerose vittorie giudiziarie non solo non ha ottenuto la restituzione di quanto indebitamente versato, ma le autorità hanno perseverato nell’applicazione di questi codici errati. Violato l’articolo 1 protocollo 1, mentre le censure sull’articolo 6 Cedu sono state dichiarate inammissibili ratione materiae. La CEDU ha rilevato queste carenze in altri casi, come i rimborsi dell’Iva strapagata Interslav c. Ucraina del 9/1/07 e rammenta come nella fattispecie le merci siano state tenute lungamente sotto sequestro sino alla risoluzione della lite con chiare ulteriori perdite. Queste carenze sistematiche hanno spinto la ditta ed altri contribuenti ad agire giudizialmente per il recupero dell’indebito, carenze ancor più gravi per la recidiva dello Stato nel fare pagare dazi, tasse e tributi più alti del dovuto ciò è una palese interferenza illecita nel pacifico godimento dei beni della società ricorrente come per altro avevano correttamente confermato i giudici nazionali Ferrazzini c. Italia [GC] del 2001 e Yuriy Nikolaevič Ivanov c. Ucraina caso pilota” del 2009 . SEZ.II CASO KAOS GL C. TURCHIA. 22 NOVEMBRE 2016, RIC.4982/07 LGBT LIBERTÀ DI STAMPA E D’ESPRESSIONE PEZZO CON IMMAGINI ESPLICITE. Il sequestro, anche preventivo, di tali pubblicazioni ha leso la libertà di espressione di questa comunità. La ricorrente è un’associazione che promuove i diritti dei LGBT. Il n. 28/06 della sua rivista fu sequestrato preventivamente perché conteneva un articolo sulla pornografia in rapporto con l’omosessualità corredato da alcune immagini esplicite. Dopo queste tre copie non ancora pubblicate, ci fu un sequestro di altre centinaia in vista di un processo penale il direttore e l’editore della rivista furono condannati perché l’articolo fu considerato contrario alla morale pubblica. Inutili i ricorsi. La CEDU ha stigmatizzato sia il sequestro che l’eccessiva durata dell’impugnazione contro questa misura è pendente da oltre 5 anni seppure la protezione dei minori costituisca un imperativo della società, la protezione della morale pubblica da sola non è un fine sufficiente a legittimare questa misura giudicata troppo drastica. Infatti non ne sono state prese in considerazione altre meno severe come il divieto di vendita ai minori di 18 anni od imballarle ed apporre il bollino di avviso sui contenuti espliciti Delfi AS c. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15 ed Akdaş c. Turchia del 16/2/10 . Violato l’articolo 10 Cedu. Inserito nei factsheets Sexual orientation. Su questo tema si segnala anche il caso odierno Grebneva e Alisimchik c. Russia su un articolo satirico contro il procuratore regionale. SEZ.IV CASO ERMÈNYI C. UNGHERIA 22 NOVEMBRE 2016, RIC.22254/14 LICENZIAMENTO ILLECITO DEL VICEPRESIDENTE DELLA S.C. RIFORMA DELL’ETÀ PER IL PENSIONAMENTO. Età e licenziamento sono incompatibili violata la privacy del Vicepresidente della Cassazione. Per una riforma dell’età pensionabile fu sensibilmente abbassata ed avendola così superata fu licenziato prima delle fine del suo mandato. La Consulta interna dichiarò la novella incostituzionale e di conseguenza il licenziamento era illegittimo, ma lui scelse l’indennizzo al posto della reintegra. Il licenziamento del suo superiore nonché Presidente della S.C. fu giudicato contrario all’articolo 6 dalla GC Baka c. Ungheria del 23/6/16. Nel frattempo il ricorso presso la Corte costituzionale di Erményi contro il licenziamento illecito fu rigettato perché era stato legittimato dalla riorganizzazione su vasta scala del sistema giudiziario. La nozione di privacy prevista dall’articolo 8 Cedu è molto ampia e comprende anche ciò che attiene all’ambito lavorativo e professionale. Le possibili restrizioni sono rare e tassative. Le sue mansioni erano peculiari ed individualizzate, sì che il Governo non è riuscito a dimostrare che, pur per risolvere alcune anomalie nella disciplina delle pensioni, per il benessere economico e per riorganizzare il sistema della giustizia, erano fini imperativi tali da giustificare il licenziamento, con cui, anzi, non avevano alcuna connessione. Il licenziamento era uno stretto corollario di quello del Presidente già sanzionato sotto altri aspetti dalla GC. Non era quindi necessario in uno stato di diritto ed in una società democratica, né giustificato da leggi o fini legittimi. È stata perciò un’interferenza arbitraria e sproporzionata Oleksandr Volkov c. Ucraina del 2013 e Parrillo c. Italia [GC] nel quotidiano del 27/8/15 . Dato che nelle more è defunto agli eredi è stato riconosciuto un ricco indennizzo.