RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO KIRIL ZLATOV NIKOLOV comma FRANCIA 10 NOVEMBRE 2016, RIcomma 70474/11 E 68038/12 DETENZIONE PROVVOSIRIA - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERROGATORIO - INTERCETTAZIONI. Il MAE ed il maltempo giustificano il perdurare della detenzione preventiva. A seguito d’intercettazioni telefoniche fu arrestato ed interrogato in Germania perché accusato di far parte di un giro internazionale di prostituzione. Fu trasferito subito in Francia ove fu messo in detenzione provvisoria, per un periodo massimo di 4 gg senza essere tradotto innanzi ad un giudice. I suoi interrogatori, come previsto dal diritto interno in casi analoghi a questo, non furono registrati e promosse, perciò, un qlc ritenendo violati i propri diritti. La Consulta rilevò l’incostituzionalità di questa norma interna e che ciò vigeva però per le contestazioni successive alla data del deposito della sua sentenza, sì che il ricorrente non se ne è potuto avvalere. La CEDU ha escluso la violazione dell’articolo 5 Cedu per la detenzione preventiva del ricorrente c’è un sistema di controlli giudiziari ab inizio, sì che il mandato d’arresto può essere rilasciato solo in presenza di indizi gravi e concordanti sulla probabilità che la persona cui è indirizzato abbia commesso un reato autore, partecipante, complice etc. . Il giudice fa un ulteriore controllo della questione. Questo doppio sistema di controlli ed il fatto che il sospettato o l’imputato sia tradotto immediatamente innanzi al giudice per la convalida sono garanzie del rispetto dell’articolo 5. I ritardi nella fattispecie non sono attribuibili alla Francia è stata necessaria un’estradizione dalla Germania, ove si era rifugiato ed un’ondata anomala di maltempo aveva ritardato e reso difficoltoso il trasferimento segnalata dai media ed era documentabile sui maggiori siti meteo online . Sul tema delle intercettazioni e sul rispetto della privacy dell’intercettato e/o dei suoi familiari si veda il caso Figueiredo Teixeira c. Andorra dell’8/10/16 esclusa violazione dell’articolo 8 Cedu inserito nei factshetts Protection of personal data. SEZ. IV CASO SZANYI comma UNGHERIA. 8 NOVEMBRE 2016, RIC.35493/13 CRITICHE AGLI AVVERSARI POLITICI - ESPRESSIONI NON VERBALI - LIBERTÀ D’ESPRESSIONE. Mostrare il dito agli avversari è una libera espressione del politico. Durante la seduta plenaria del parlamento, finita la controreplica all’esponente di maggioranza, si sedette e gli mostrò il medio. Considerato un gesto offensivo subì un procedimento disciplinare e fu multato. Gli furono vietate le interpellanze od ogni mezzo per farsi annullare la sanzione fu vano. La CEDU, riprendendo in toto, anche per il quadro normativo comparato ed internazionale, la GC Karacsony ed altri c. Ungheria nella rassegna del 20/5/16, ha evidenziato come la sanzione inflitta al politico violi l’articolo 10 Cedu pur avendo un fondamento legale solido riforma del 2014 la sanzione non è necessaria in uno stato democratico, sì che è stata un’interferenza illecita e sproporzionata nella libertà d’espressione del parlamentare. Infatti anche il linguaggio non verbale può essere un mezzo per esprimere proprie opinioni sanzionare questa forma di comunicazione potrebbe essere considerato discriminatorio nei confronti del politico, ma non necessariamente nei confronti dell’intero gruppo d’appartenenza o dell’opposizione in generale. Infatti, secondo il ricorrente, questo gesto volgare era tollerato se compiuto dalla maggioranza. La CEDU, però, rileva che non ci sono prove di queste asserzioni ed ha perciò escluso ogni forma di discriminazione. La deroga all’articolo 10 assorbe anche quella all’articolo 13 Cedu. Su questo tema si veda anche il caso Boyakanov c. Bulgaria del 10/11/16 sulla condanna per diffamazione per aver criticato l’operato del G.E. nei confronti del ricorrente. SEZ. IV CASO KRAULAIDIS comma LITUANIA 8 NOVEMBRE 2016, RIcomma 76805/11 RCA - LESIONI GRAVI - PERIZIE CONTRASTANTI - MANCATO INDENNIZZO - PRESCRIZIONE DELL’INCHIESTA. Le carenze investigative sulle circostanze di un sinistro costituiscono un trattamento inumano o degradante della vittima. Restò paralizzato a seguito di un sinistro la sua moto fu investita da un’auto. Fu disposta un’indagine preliminare, in cui furono sentiti i due conducenti, testimoni oculari e fu effettuata da un’inquirente della polizia una ricostruzione della scena del sinistro. Furono presentate varie perizie contraddittorie così come le testimonianze rese. Le Corti accolsero i dubbi di sua madre e stabilirono che la polizotta nel ricostruire la scena aveva fatto un lavoro non corretto. In seguito si stabilì che la responsabilità del sinistro era del ricorrente che non aveva rispettato né i limiti di velocità né una precedenza, sì che non ebbe alcun risarcimento, anche perché l’inchiesta preliminare, riaperta per 3 volte, era caduta in prescrizione. Violato l’articolo 3 Cedu sotto il profilo procedurale le sopra descritte carenze investigative, ascrivibili alla negligenza dello Stato, hanno comportato conseguenze gravi ed irreparabili alla vittima dato che l’azione si è prescritta ed ha perso il diritto all’indennizzo. Non risultano precedenti specifici salvo analogie con quanto deciso nelle GC O’Keefe c. Irlanda e Mocanu e altri c. Romania del 2014. Simile al caso Otgon c. Moldavia in quel caso era stata ravvisata una deroga all’articolo 8 nella rassegna del 28/10/16.