RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 840, C-149/15 9 NOVEMBRE 2016 TUTELA DEI CONSUMATORI - GARANZIA SU AUTO USATA - PROFESSIONISTA CHE AGISCE COME INTERMEDIARIO DI UN PRIVATO. Vendita e garanzie dei beni di consumo – Ambito di applicazione – Nozione di venditore” – Intermediario – Circostanze eccezionali. La nozione di venditore ai sensi dell’art. 1 § . 2 Lett. C Direttiva 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l’intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento. La nozione di venditore regolata da questa norma < < poggia su elementi quali la sussistenza di un contratto , la vendita di un bene di consumo e l’esistenza di un’ attività commerciale o professionale ,> > ma non fa alcun riferimento all’intermediario. Ergo, come esplicato dall’Avvocato generale nelle sue Conclusioni, questa disposizione può < < essere interpretata nel senso che include un professionista che agisce per conto di un privato laddove egli, dal punto di vista del consumatore, si presenti come venditore di un bene di consumo in base a un contratto nell’ambito della propria attività professionale o commerciale. Questo professionista, infatti, potrebbe confondere il consumatore, inducendolo a credere a torto di agire in qualità di venditore proprietario del bene> > . Al consumatore in questi casi, essendo stato tratto in inganno sulla vera identità del venditore, deve essere concessa una tutela rafforzata e quindi l’intermediario è tenuto a prestare, in circostanze come quelle del procedimento principale, tutte le garanzie imposte al venditore. Nella fattispecie una cliente aveva acquistato un’auto usata da un rivenditore, facendogli fare a sue spese la revisione e l’immatricolazione l’auto però rimaneva spesso in panne e poco dopo l’acquisto si ruppe il motore. Sempre sulla tutela del consumatore oggi la CGUE ha emesso la EU C 2016 842, C-42/15, in cui si ribadisce l’onere di redigere un contratto di credito al consumo su un supporto cartaceo o durevole e l’irrilevanza se le condizioni contrattuali siano contenute in più documenti art. 10 § § .1 e 2 Direttiva 2008/48 . Inoltre il mancato inserimento, da parte del creditore, di determinate informazioni essenziali può essere sanzionato con la decadenza dal diritto agli interessi compreso il TAEG e alle spese. Una sanzione del genere è ammessa qualora la mancanza di tali informazioni non consenta al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale. EU C 2016 836, C-41/15 8 NOVEMBRE 2016 DIRITTO SOCIETARIO E BANCARIO - RISANAMENTO DI BANCHE IN CRISI - TUTELA DEGLI AZIONISTI E DEGLI INVESTITORI. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria –Assistenza finanziaria dell’UE all’Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Ricapitalizzazione di una banca mediante un’ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell’assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale. Gli artt. 8 § .1, 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’art. 54 § .2 TFUE, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come l’ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, adottata in una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell’UE, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell’assemblea generale di quest’ultima, mediante l’emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti. L’ingiunzione menzionata nella massima è quella emessa dal MEF irlandese contro la società che deteneva la totalità del capitale da ricapitolare avrebbe dovuto emettere azioni a favore del MEF in cambio di un conferimento da €.2,7 mld. La società decise la ricapitolazione della banca e di emettere queste azioni senza l’avallo dell’assemblea generale degli azionisti. Per la CGUE ciò è lecito ed è un equo bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli degli azionisti l’ordinanza è una misura a carattere eccezionale volta ad evitare l’insolvenza della banca, un rischio sistemico ed a garantire la stabilità finanziaria dell’UE. In breve gli interessi degli azionisti e dei creditori non possono essere ritenuti prevalenti in ogni circostanza rispetto all’interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario e per evitare un perturbamento dell’economia nazionale EU C 2016 570 e 1996 92 .