RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 819, C-428/15 27 OTTOBRE 2016 FAMIGLIA DISAGIATA - DICHIARAZIONE DI STATO D’ABBANDONO - SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – – Trasferimento del caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro – Ambito di applicazione – Condizioni per l’applicazione – Autorità giurisdizionale più adatta – Interesse superiore del minore. L’art. 15 Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, è applicabile ad un ricorso in materia di tutela dei minori, presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, come quello di cui al procedimento principale, qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell’avvio, da parte di un’autorità di questo secondo Stato, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo. Ai sensi del § .1 per poter stabilire che un’autorità giurisdizionale di un altro paese dell’UE con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in quest’altro Stato. Per decidere se ciò corrisponde all’interesse superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore. Infine tale giudice non deve tenere conto, nell’applicare detta norma in un caso analogo alla fattispecie, né dell’incidenza che questo trasferimento ha sul diritto di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore, né del motivo per il quale la madre di questo minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che queste considerazioni siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione del minore. Il caso riguarda un’inglese affetta da disturbi della personalità asociale cui era stato tolto il primo figlio, perché accusata di maltrattarlo. All’epoca dei fatti era incinta del secondogenito, che poi fu dichiarato adottabile dalle autorità inglesi ancor prima della nascita. La famiglia era seguita dai servizi sociali inglesi. Poco giorni prima di partorire questo bambino si trasferì in Irlanda, le cui autorità rifiutarono di proseguire l’azione intrapresa dai colleghi inglesi ritendo le prove de relato da loro fornite irricevibili. Il giudice di rinvio irlandese ha proposto una pregiudiziale sull’applicabilità di detto regolamento ai casi di trasferimento di un’azione di tutela dei minori tra Stati dell’UE e per ottenere chiarimenti sulla nozione d’interesse superiore del minore. I principi cardine sottesi alla fattispecie sono stati fissati dalle EU C 2009 810, 2015 710 e 763 nella rassegna del 20/11/15. EU C 2016 420, C-287/14 9 GIUGNO 2016 SICUREZZA STRADALE E SUL LAVORO - RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ TRA CONDUCENTE ED IMPRESA DI TRASPORTI. Trasporti su strada – Responsabilità del conducente per le infrazioni all’obbligo di utilizzazione di un tachigrafo. Il Regolamento CE n. 561/2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i Regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga il regolamento CEE n. 3820/85, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che, in aggiunta o in luogo dell’impresa di traporto presso la quale è occupato il conducente, ritiene quest’ultimo responsabile delle infrazioni a tale regolamento dallo stesso commesse. Il tachigrafo ed il registro settimanale dal quale evincere i percorsi fatti, il numero di ore di guida etc. hanno valenza anche per l’organizzazione del lavoro e per la sua retribuzione è onere della ditta installarli sui mezzi consegnati al conducente che ha l’obbligo di manutenzione e fedele registrazione dei dati. Infatti il fine di queste norme è quello di migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori, tutelandoli e di garantire la sicurezza stradale. È discrezionalità degli Stati imporre le sanzioni ai conducenti ed /od alla sola ditta. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono dettati dalle EU C 2012 64, 2013 631 e 2014 142.