RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO LES AUTHENTIKS E SUPRA AUTEIL 91 comma FRANCIA 27 OTTOBRE 2016, RIC.4696 E 4703/11 DASPO SCIOGLIMENTO GRUPPI ULTRAS PER VIOLENZE COMPATIBILITÀ CON L’EQUO PROCESSO E LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE Lo Stato ha il potere ed il dovere di sciogliere i gruppi ultras violenti e ciò non viola la Cedu. Sono due gruppi di ultras sostenitori del Paris Saint-Germain che il 28/2/10 ebbero scontri violenti con un altro gruppo di ultras, sciolto due anni dopo, i Boulogne Boys durante il match del PSG contro l’Olimpico Marsiglia < < Olympique Marseilles> > , causando un morto. Per la tutela dell’ordine pubblico il Premier chiese lo scioglimento delle due associazioni dovuto anche ad altri atti violenti contro cose e persone tutti i ricorsi furono vani. Inserito nei factsheets Sport. Le norme internazionali che regolano la materia impongono il rispetto dei diritti fondamentali su cui si fonda lo stesso COE tolleranza, non discriminazione, coesione sociale etc. Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio del 1985, Linee guida congiunte sulla libertà di associazione della Commissione di Venezia del 2014 e Convenzione del COE concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive del 4/5/16. Alla luce di queste norme e di quelle interne le misure adottate dalle autorità francesi sono proporzionate e necessarie in una società democratica, sì che non risulta violato l’articolo 11 Cedu Vona c. Ungheria del 2013 e Giuliani e Gaggio c. Italia [GC] del 2011 . Inoltre è infondata la censura di una presunta violazione dell’articolo 6 perché i due gruppi non hanno potuto < < presentare osservazioni orali> > innanzi al CDS la peculiarità della procedura impone che siano solo gli avvocati specializzati ed abilitati presso le giurisdizioni superiori a poter prendere la parola ed a spiegare le difese Marc-Antoine c. Francia del 4/5/13 . SEZ.II CASO RADUNOVIC ED ALTRI comma MONTENEGRO 25 OTTOBRE 2016, RICcomma 45197/13, 53000/13 E 73404/13 LICENZIAMENTO DEL PERSONALE DI ENTI ED ISTITUZIONI ESTERE IMMUNITÀ DIPLOMATICA MANCATO RISPETTO DELLE GARANZIE PROCESSUALI . L’immunità diplomatica del datore non è una giusta causa per non reintegrare il dipendente ingiustamente licenziato. Sono tre dipendenti dell’ambasciata americana in Montenegro che furono licenziati ingiustamente le azioni di reintegra e di risarcimento danni furono respinte in ogni grado di giudizio le Corti interne rigettarono le richieste e si dichiararono incompetenti per l’immunità diplomatica degli Usa, essendo, poi, le norme della Convenzione di Vienna compatibili con la Cedu. La Consulta rilevò che l’immunità diplomatica non poteva precludere queste azioni e l’analisi nel merito da parte delle Corti nazionali. Riconosciuta una violazione dell’articolo 6 Cedu da un lato il Montenegro non ha ratificato la Convenzione di Vienna, dall’altro queste norme internazionali prevedono espresse deroghe a poter opporre l’immunità diplomatica, tra cui le azioni di reintegra, come nella fattispecie. In breve la denegata giustizia se da un lato perseguiva un fine legittimo, dall’altro le Corti interne non sono state in grado di offrire motivi sufficienti e pertinenti a giustificare questa ingerenza nella vita dei ricorrenti, non essendo in grado di dimostrare che le censurate preclusioni erano giustificate da ragioni connesse alla sicurezza ed alla privacy degli USA Siništaj e altri c. Montenegro, Saponaro El Leil v. Francia [GC] del 29/6/11 e Cudak c. Lituania [GC] del 2010 . SEZ.II CASO OTGON comma MOLDAVIA 25 OTTOBRE 2016, RIC.22743/07 DANNO DA ACQUA INFETTA RISARCIMENTO INADEGUATO DENEGATA GIUSTIZIA . Lo Stato ha il dovere di proteggere i cittadini dai danni ambientali e di indennizzarli congruamente. Contrasse con la figlia minorenne una grave forma di dissenteria per aver bevuto dal rubinetto acqua contaminata. Nella causa civile per l’indennizzo 15 gg di ricovero in ospedale quantificato in €.6700, le Corti, riconosciuta sulla scorta di diverse perizie la colpevolezza del gestore del servizio idrico e che l’infiltrazione nei tubi dell’acqua potabile era avvenuta nei pressi dell’appartamento della ricorrente, in primo grado le riconobbero una somma pari ad €. 648, ridotta dalle giurisdizioni superiori ad €.310. Violato l’articolo 8 Cedu questa norma, pur non facendo alcun riferimento esplicito all’inquinamento, tutela gli individui da queste immissioni moleste rumore, contaminazioni dell’ambiente etc. , come nella fattispecie, quando dipendono da una responsabilità diretta dello Stato od indiretta per impossibilità di regolamentare l’industria privata. In breve lo Stato ha il dovere di preservare l’incolumità e l’integrità dell’individuo consentendogli di vivere in un ambiente salubre. Le tutele dell’articolo 8 non vengono meno per l’adozione di misure o sentenze favorevoli al ricorrente, salvo che non ricavi un adeguato e congruo risarcimento nella fattispecie pur essendo acclarata la sofferenza psico-fisica della ricorrente l’indennizzo è stato irrisorio, sì che c’è stata un’interferenza arbitraria e sproporzionata nella sua vita privata G.B. e R.B. c. Moldavia del 18/12/12, Scordino c. Italia numero 1 [GC] del 2006 ed Hutton ed altri c. Regno Unito [GC] del 2003 .Inserito nei factsheets Healt.