RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 790, C-169/15 20 OTTOBRE 2016 MODELLI E DISEGNI - DURATA DEL COPYRIGHT - ESTINZIONE E RIPRISTINO DEL DIRITTO - NUOVA FATTISPECIE. Proprietà industriale e commerciale – Diritto d’autore e diritti connessi – Durata di protezione – Assenza di ripristino della protezione per effetto della Convenzione di Berna. L’articolo 10 § .2 Direttiva 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l’articolo 13 § .1, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d’autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1/7/95. Questa Direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d’autore a un’opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente all’1/7/95, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale. Il procedimento principale riguarda la registrazione di due modelli di poltrona e sedia nel 1988 ceduti alla ditta ricorrente nel 1990. Il 18/4/93 i diritti di autore e di sfruttamento si estinsero perché la ditta aveva dimenticato di comunicare l’intenzione di mantenerli come prescritto dalla legge interna del Benelux, ma furono rispristinati solo il 1/12/03. Nel frattempo una società concorrente olandese aveva messo in commercio prodotti simili a questi due modelli e la ricorrente si rivolse alle Corti olandesi per far valere i propri diritti e chiedere un’inibitoria. Le richieste furono respinte e temendo contraccolpi finanziari si rivolse alla Corte di Giustizia del Benelux che ha sollevato pregiudiziali per ottenere chiarimenti sulla durata del copyright in caso di rinnovo post estinzione e sulla retroattività della norma interna che nega la sua tutela. In primis la CGUE chiarisce che l’articolo 10 non disciplina né prevede le condizioni per l’estinzione del copyright ante 1995, spettando alle leggi interne individuarle. Orbene la contestata norma andava disapplicata perché contraria all’articolo 5 Convenzione di Berna, in vigore dal 1996. Nulla vietava che uno Stato, prima di quella data, si conformasse a questa Convenzione, accettando di subire le conseguenze per una sua violazione come nella fattispecie. Altre regole in materia sono sancite dagli accordi TRIPS. In ogni caso vige il principio della salvezza dei diritti acquisiti fissato dal Considerando 27 risulta applicabile < < proprio agli atti di gestione delle opere intrapresi in buona fede a partire dal momento in cui queste ultime non beneficiavano di alcuna protezione> > . Da queste riflessioni sono scaturite le massime in epigrafe. EU C 2016 774, C-135/15 18 OTTOBRE 2016 TUTELA DEL LAVORATORI - DIPENDENTI DISLOCATI ALL’ESTERO - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO PER CRISI FINANZIARIA. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al contratto di lavoro –Ambito di applicazione ratione temporis –Nozione di norme di applicazione necessaria” – Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro – Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio – Dovere di leale cooperazione. L’articolo 28 Regolamento CE n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Roma I , deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17/12/09 rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. L’articolo 9 § .3 deve essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest’ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle disposizioni di tale regolamento. Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4 § .3 TUE. Con questa massima la CGUE ha risolto la pregiudiziale sulla liceità o meno che la Grecia potesse ridurre gli stipendi dei propri dipendenti impiegati in patria od all’estero nella fattispecie è un docente, sin dal 1996, presso una scuola greca sita in Germania nel 2010, a causa delle nota crisi finanziaria, gli fu drasticamente ridotto lo stipendio calcolato in base al CCNL tedesco . Il legislatore dell’UE ha voluto che Roma I non fosse immediatamente applicabile per sottrarre al suo ambito di applicazione tutte le obbligazioni contrattuali sorte prima della sua vigenza 17/12/09 spetterà al giudice di rinvio stabilire se la scelta di ridurre lo stipendio nel 2010 sia o meno una modifica concordata dal lavoratore ricorrente e dal suo datore. Se non lo fosse, non si potrà applicare Roma I EU C 2016 346 alla fattispecie ed ad altri casi analoghi. L’articolo 9 deroga a questa libertà di scelta della legge applicabile per volontà delle parti, per consentire, in circostanze eccezionali, al giudice del foro di tenere conto di considerazioni d’interesse pubblico Considerando 37 come può essere appunto la crisi finanziaria e la necessità di preservare gli interessi economici di uno Stato. Questa eccezione, come emerge anche dai lavori preparatori, deve essere intesa restrittivamente l’elenco delle norme di applicazione necessaria a cui può ricorrere il giudice del foro è tassativo per garantire i lavoratori e far rispettare il principio di certezza del diritto EU C 2014 19 e 2011 151 .